Condominio

Il condominio non risponde della chiusura di una pizzeria di cui aveva segnalato immissioni moleste

Le perdite economiche discendono dall’atto amministrativo che ha fermato l’attività

di Luana Tagliolini

Le perdite subite a causa della sospensione dell'attività imposta da un provvedimento amministrativo non sono imputabili al condominio anche se la richiesta provenga da quest'ultimo. È questo il principio che la Cassazione (ordinanza 25679/2020) ha applicato in favore di un condominio che, a seguito di denunce presentate ai Nas e alla Asl, aveva ottenuto l'emissione di una ordinanza sindacale che imponeva, al gestore di una pizzeria- rosticceria posta al piano terra dello stabile condominiale, di installare una canna fumaria a servizio della friggitrice e di sospendere l'attività fino alla realizzazione di tale manufatto.

I fatti e le pronunce di merito
Il gestore si costituiva in giudizio e domandava, in via riconvenzionale, che il condominio venisse condannato a risarcirgli i danni da lucro cessante cioè derivanti, a suo dire, dalla sospensione dell'attività a seguito delle attività interdittive all'uso degli immobili poste in essere dallo stesso.Il Tribunale accoglieva la domanda del condominio attore e la Corte d'appello respingeva l'appello principale proposto dalla pizzeria-rosticceria sul punto del risarcimento dei danni lamentati dicui sarebbe stato responsabile il condominio.

Per la Corte la chiusura del locale commerciale dove la società svolgeva l'attività di pizzeria e rosticceria, e le correlate perdite patrimoniali occorse, non erano causalmente riferibili alle attività interdittive poste in essere dal condominio il quale aveva correttamente e doverosamente esercitato il proprio potere di curare l'osservanza del regolamento di condominio oltre che quello di tutelare l'edificio dalle immissioni di calore, odori e rumori ma piuttosto all'ordinanza sindacale che aveva inibito l'utilizzo della friggitrice fino all'installazione della canna fumaria.

La decisione della Suprema corte
La società esercente l'attività di pizzeria- rosticceria proponevano ricorso per Cassazione la quale confermava le conclusioni della Corte d'appello e, pur non entrando nel merito delle valutazioni insindacabili nel giudizio di Cassazione, ribadiva un importante principio secondo il quale «la presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'articolo 2043 Codice civile, se non quando possano considerarsi calunniosi››.

Per cui, al di fuori di quest'ultimo caso, «l'attività dell'organo titolare di una funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone all'iniziativa del denunciante togliendone ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso di causalità tra tale iniziativa» (che nella fattispecie si concretizza nelle denunce e negli esposti presentati dal condominio ai Nas e alla Asl) «ed il danno eventualmente subito dal denunciato» consistente nelle presunte perdite patrimoniali subite dalla pizzeria-rosticceria a seguito della sospensione dell'attività imposta dall'ordinanza sindacale e non imputabili al condominio.La Cassazione respingeva il ricorso.

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