Condominio

Annullabile la delibera con scorretta ripartizione delle spese, anche se temporanea

Altrimenti si renderebbe legittima la scelta di un gruppo di condomini a danno di altri

di Selene Pascasi

Anche se provvisoria, è annullabile la delibera che viola i principi di ripartizione delle spese enunciati dal Codice civile poiché prevede un criterio diverso da quelli legali. Che non sia definitiva, infatti, non vuol dire che non si debba rispettare il criterio che tutela i diritti di ognuno. Diversamente, un singolo partecipante o un gruppo minoritario di condòmini potrebbero essere gravati di una quota di spese che non gli competono soltanto perché la maggioranza abbia così stabilito. Lo afferma la Corte di appello di Bari con sentenza numero 1320 del 10 luglio 2020.

Ragioni, queste, che venivano avanzate da tre condòmini e dichiarate inammissibili dal Tribunale. Così, il caso arriva davanti alla Corte di appello che, invece, accoglie il ricorso ritenendolo fondato.

La vicenda
Gli appellanti, secondo la ricostruzione dei fatti, erano comproprietari di un locale a pian terreno costituente un corpo di fabbrica strutturalmente autonomo rispetto a quello principale del condominio appellato, costituto invece da più piani sovrapposti, e separato da quest'ultimo da un cortile. Era stato provato, però, che all'immobile di uno era comune (con la restante parte del condominio) la quota, proporzionale al suo valore, dell'androne del portone civico di una via della zona di cortile retrostante, degli impianti principali di acqua, fognatura, luce e gas di un altro stabile, escluso ogni diritto di condominio sulle altre parti comuni.

Una situazione che aveva necessitato l'approvazione di una delibera che ripartiva le spese per i lavori di consolidamento statico delle fondazioni e delle murature e di manutenzione straordinaria. Un piano di riparto che – considerando tutti i lavori come riguardanti parti comuni all'immobile in comproprietà agli appellanti, e non solo quelli che, secondo i diritti di ciascuno risultanti dei titoli di acquisto, erano effettivamente comuni – violava i principi di ripartizione degli esborsi come enunciati dall'articolo 1123 del Codice civile ed era quindi annullabile giacché stilata in base ad un criterio diverso da quelli legali. Se ciò era chiaro, prosegue la Corte, era irrilevante che la ripartizione fosse solo provvisoria.

Le motivazioni
Del resto, tiene ad evidenziare il collegio, «anche nella provvisorietà, deve pur sempre essere rispettato un criterio che tenga conto dei diritti di ogni singolo partecipante, per cui non potrebbe un singolo condomino o un gruppo minoritario essere gravato di una quota di spese che non le competono solo perché la maggioranza degli altri condòmini così stabilisce, sia perché la provvisorietà, per quello che si legge nella nota riportata testualmente nella prima decisione, è solo un'eventualità, peraltro limitata nel tempo».

Nella vicenda, infatti, era stato stabilito che durante il corso dei lavori la ripartizione sarebbe potuta restare soggetta a variazioni con applicazione delle tabelle millesimali di competenza delle singole voci di spesa (evenienza poi non verificatasi). Ma, a ben vedere, non c'erano motivi che avrebbero impedito al condominio di fare subito applicazione di tali più precisi criteri. La ripartizione approvata era, quindi, sostanzialmente “scorretta” per aver imposto la corresponsione di somme palesemente sproporzionate rispetto a quelle realmente dovute dai ricorrenti.

Inevitabile, pertanto, la decisione della Corte di appello di Bari di accogliere il ricorso ed annullare la delibera impugnata almeno nella parte in cui approvava il piano di riparto che stabiliva dei criteri difformi da quelli stabiliti dall'articolo 1123 del Codice civile.

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