Condominio

Barriere architettoniche, possibile la cessione del credito 110%

Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sulle parti comuni di un edificio

di Giuseppe Latour

Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sono cedibili, in base alla regola dell’articolo 121 del Dl Rilancio (Dl n. 34/2020), solo se rientrano nel perimetro della manutenzione di singole unità o di parti comuni. Il principio è stato affermato ieri con una risposta del ministero dell’Economia a un quesito posto in commissione Finanze alla Camera da Gian Mario Fragomeli (Pd).

Il quesito analizza la norma che consente di trasformare, per il 2020 e il 2021, le detrazioni in crediti di imposta o sconto sui corrispettivi. I crediti possono anche essere ceduti liberamente, «in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità».

Si tratta di una disposizione applicabile a un universo molto ampio di bonus casa. Ma la domanda è se questa cessione «sia applicabile anche alle prestazioni, con Iva al 4 per cento, di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche».

La risposta del Mef è negativa, anche se lascia aperto uno spiraglio molto interessante. Il ministero ricorda che il decreto Rilancio, nel disciplinare la cessione, la limita agli interventi riconducibili ad una delle previsioni richiamate dall’articolo 121. Quindi, se i lavori non sono espressamente citati dal Dl, non è possibile trasformare la detrazione in credito e, poi, cederlo.

Gli interventi in questione sono inseriti in un passaggio del Tuir (articolo 16-bis, lettera e) del Dpr 917/1986) che non viene citato dal decreto Rilancio. Quindi, per questi lavori, «non è possibile esercitare l’opzione».

Esiste, però, una via d’uscita. Bisogna, cioè, chiedersi se tra gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche ce ne siano alcuni che possono rientrare nelle lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del Tuir, che invece sono richiamate dall’articolo 121. Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sulle parti comuni di un edificio. Per questi - conclude il ministero dell’Economia, dando quasi un suggerimento su come andranno inquadrate le operazioni - «è possibile avvalersi dell’opzione» della cessione.

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