Condominio

È reato il rumore abituale in condominio

di Giulio Benedetti

La convivenza nel condominio è spesso resa difficile dai rumori prodotti nell’ambito abitativo e il relativo contenzioso è sempre in crescita , specialmente laddove i disturbi siano ripetuti nel tempo. In tale caso la controversia è penale poiché la condotta del condomino integra la contravvenzione prevista dall’articolo 659 Codice penale.

È il caso trattato dalla corte di Cassazione (ordinanza 33708/2020) che ha dichiarato inammissibile (condannando il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed euro 3.000 alla cassa delle ammende) il ricorso di un condomino avverso una sentenza che lo condannava al pagamento di 100 euro per avere commesso il reato dell’articolo 659 del Codice penale.

Il ricorrente lamentava che il giudice non avesse valutato correttamente le prove essendo i tre condomini disturbati dai rumori mole sti tutti residenti in una palazzina, al cui interno i rumori erano rimasti circoscritti. Il ricorrente lamentava pure la mancata applicazione dell’esimente della tenuità della condotta , ex articolo 131 - bis del Codice penale.

La Cassazione non accoglieva i motivi del ricorso poiché riteneva generica la doglianza della valutazione del materiale probatorio . Inoltre affermava che per ravvisare il reato non sono necessarie né la vastità dell’area interessata , né il disturbo ad un numero rilevante di persone , poiché è sufficiente che i rumori siano idonei a disturbare un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto , come in un condominio.

Tale situazione si è verificata nel caso trattato poiché nel ricorso si riferisce che le molestie erano percepite da tre condòmini che occupavano la palazzina condominiale. Il giudice di legittimità affermava che non può escludersi la punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131 – bis del Codice penale, rispetto al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone , poiché la sentenza riconosceva espressamente la reiterazione della condotta , la quale era un comportamento abituale ostativo al beneficio richiesto (Cassazione 48315/2016, Cassazione 1523/2018). Invero il giudice accertava che il ricorrente teneva una condotta reiterata e protratta nel tempo che produceva i rumori molesti. L’ordinanza segue la giurisprudenza della Cassazione (sentenza 18521/2018, sentenza 45616/2013) che ravvisa il reato quando è commesso in danno di condòmini , riuniti all’interno del condominio, oppure quando la produzione dei rumori arrechi disturbo o turbi la quiete e le occupazioni di una consistente parte degli occupanti l’edificio condominiale.

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