Condominio

Canne fumarie, per il confinante doppia tutela da immissioni dannose

di Rosario Dolce

La denuncia di fuoriuscita di fumi dannosi dalla canna fumaria per un impianto termico, distante pochi metri dalla finestra di un appartamento limitrofo, è stata oggetto di una controversia, appena definita dalla Cassazione con l’ordinanza 26690 del 24 novembre 2020.

Il caso prendeva spunto dalla richiesta di un condomino, rivolta contro il suo vicino, di adeguare l’impianto dei fumi di scarico della caldaia alla normativa vigente (all’epoca dei fatti), mediante collegamento della canna fumaria con quella generale del palazzo, ovvero, nel caso ipotizzato in cui non fosse stato possibile, prolungandola fino al tetto dello stesso o alla quota stabilita dalla legge.

Prevale il Codice civile

La Corte di cassazione ha precisato che, in casi come quelli appena descritti, si deve far riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 890 Codice civile, che attribuisce lo strumento di tutela civilistica della proprietà e dell’incolumità delle persone nei riguardi anche delle condotte fumarie.

Tale norma consente anche di chiedere, con richiamo alla previsione di cui all’articolo 872 Codice civile, la riduzione« in pristino stato ex ante» (al riguardo è stato indicato il precedente della Cassazione 21744/2013).

Il riferimento, invece, alla normativa amministrativa – pure richiamata nel provvedimento in commento – faceva capo all’articolo 5, comma 9, del Dpr del 26 agosto 1993, n. 412, il quale, tuttavia, era stato oggetto di più modifiche intervenute temporalmente.

Quest’ultima norma, nella formulazione vigente ratione temporis, prescriveva i casi in cui gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche Uni 7129.

Doppio diritto

In base a quanto sopra si ricavano due prerogative giuridiche, che può far valere il condomino, che lamenta immissione olfattive o di fumi nella rispettiva proprietà a fronte della presenza di una canna fumaria di titolarità di un terzo e/o di un vicino.

La prima, secondo le norme civilistiche, è configurabile quale diritto soggettivo, declinabile sia in relazione alle norme regolamentari in tema di rispetto delle distanze sia in relazione a quelle inerenti la normale tollerabilità delle immissione di fumo.

La seconda, dal punto di vista del diritto amministrativo, è configurabile in un semplice interesse amministrativamente protetto all’osservanza delle leggi che disciplinano la materia, che, nel caso in considerazione, si concretizza nella conformità della canna fumaria rispetto alle stesse prescrizione tecniche, imposte, di volta in volta, dal legislatore (sul punto è stata richiamato, come precedente, la sentenza della Corte di cassazione 18128 del 2020).

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