Condominio

Canna fumaria sulla facciata condominiale: si può negare solo se altera il decoro

Altrimenti rientra nell’uso esclusivo della cosa comune per un miglior godimento della stessa

di Giovanni Iaria

L'assemblea condominiale non può negare al singolo condòmino, con motivazioni generiche ed astratte, di installare una canna fumaria sulla facciata condominiale se questa non arrechi pregiudizio agli altri condòmini o al decoro architettonico. Lo ha precisato il Tribunale di Roma con la sentenza 10346/2020, pubblicata il 15 luglio 2020.

La vicenda
A dare origine alla lite un condòmino, proprietario di un locale commerciale posto al piano terra del condominio il quale, avendo la necessità di dotare l'immobile di un adeguato impianto di regolazione e smaltimento dei fumi, chiedeva al condominio l'autorizzazione ad installare una canna fumaria e un apparecchio di condizionamento dell'aria sul muro perimetrale dell'edificio. Autorizzazione che veniva negata dal condominio il quale adduceva, genericamente e con motivazione astratte, la lesione del decoro architettonico, il mancato rispetto delle distanze legali dalle finestre degli appartamenti dei condòmini, l'immissione di odori e gas di scarico.

La delibera veniva, pertanto, impugnata dal condòmino il quale chiedeva al Tribunale che venisse annullata e venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'installazione di quanto richiesto nel rispetto dei diritti degli altri condòmini.

La decisione
Ritenendo che la decisione dell'assemblea condominiale era stata assunta solo sulla base di semplici indicazioni verbali fornite dal condòmino senza allegare un progetto sulla base del quale fornire indicazioni in ordine al percorso che la canna fumaria avrebbe dovuto seguire, il Tribunale, ha dato ragione al condòmino dichiarando nulla la delibera impugnata.

Secondo il giudicante, la violazione o meno del diritto di ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto previsto dall'articolo 1102 del Codice civile, deve essere sempre accertato in concreto valutando l'impatto dell'opera, con riguardo alla sua specifica ubicazione, e in modo particolare sul decoro architettonico e sulla sicurezza dell'edificio.

L’uso del muro perimetrale
Il muro perimetrale, che rientra tra le parti comuni di cui all'articolo 1117 del Codice civile, ha continuato, oltre ad adempiere ad alcune funzioni principali indispensabili per l'esistenza dell'edificio (esempio sorreggere il fabbricato, proteggere le unità abitative dagli agenti atmosferici, consentire l'apertura delle porte e delle finestre), svolge anche altre importanti funzioni accessori e tra le quali rientra quella di appoggiare targhe, travi, canne fumarie e simili.

Di conseguenza, l'utilizzazione del muro perimetrale comune da parte del singolo condòmino per le suddette finalità, in quanto non altera la naturale e precipua destinazione di sostegno dell'edificio condominiale, costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune a condizione che non impedisca agli altri partecipanti l'esercizio concorrente del diritto di fare pari uso del muro, non arrechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non alteri il decoro architettonico.

L'installazione di una canna fumaria o di un motore esterno per l'impianto di condizionamento dell'aria rientra nell'uso della cosa comune previsto dall'articolo 1102 del Codice civile e non necessita di alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, né può invocarsi la violazione del decoro architettonico, ha concluso il giudice capitolino, se lo stesso risulta alterato dalla presenza di precedenti modifiche ed essendo il condominio un ente di gestione delle parti comuni non è legittimato a far valere la violazione delle distanze dalle finestre degli appartamenti trattandosi di questione relativa al godimento di parti di proprietà esclusiva.

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