Condominio

La mediazione nel condominio: per dare il via libera a partecipare necessaria la maggioranza qualificata

Questo costituisce un grave rischio in caso di mancata autorizzazione

di Paolo Gatto

L'evoluzione della giurisprudenza relativa al decreto ingiuntivo e, nello specifico, al decreto ingiuntivo condominiale, ha reso l'istituto della mediazione nel condominio non più logico e razionale e, di conseguenza, tale irragionevolezza si riverbera sulla sua costituzionalità (articoli 3, 24), per lo meno per quanto concerne l'autorizzazione dell'assemblea a partecipare alla mediazione.

Il decreto ingiuntivo e la mediazione
La decisione numero 19596/20 della sezioni Unite della Cassazione, disattendendo la preponderante giurisprudenza ha stabilito che, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, spetti all'opposto inoltrare istanza di mediazione nei quindici giorni successivi alla decisione sulla concessione o revoca della provvisoria esecutorietà, pena la declaratoria di estinzione del giudizio e caducazione del provvedimento monitorio.

La giurisprudenza, fino alla suddetta decisione, si basava invece sul presupposto che, una volta dichiarato improcedibile il giudizio, il decreto opposto sarebbe rimasto in vita e, pertanto, la stessa obbligazione. Negli ultimi anni, peraltro, si era affermata una giurisprudenza, in materia di decreto ingiuntivo, che stabiliva che l'opposizione comportasse non tanto un apprezzamento sulla validità del titolo, bensì l'introduzione di un giudizio nuovo e con cognizione piena circa l'obbligazione, ove il ricorrente in ricorso per decreto, nonostante convenuto nel giudizio di opposizione, diventasse sostanzialmente attore, con tutti gli oneri che ciò comporta.Da tale interpretazione le sezioni Unite sono giunte alla conclusione che, essendo il creditore opposto interessato all'esistenza dell'obbligazione, su di lui incomba l'onere di inoltrare la richiesta di mediazione, pena la soccombenza e la revoca del decreto.

Il decreto ingiuntivo condominiale
Le sezioni Unite si sono pronunciate in più occasioni (tra le altre, con sentenza 4421/07) evidenziando come il decreto ingiuntivo condominiale integri una tipologia particolare di decreto, del tutto dipendente dalla delibera e la cui revoca può avvenire, in via automatica, solo con l'annullamento della delibera di approvazione della spesa. Il decreto ingiuntivo condominiale, pertanto, non può venire validamente opposto (tranne nei casi di nullità della delibera, fattispecie peraltro al vaglio delle sezioni Unite) se non ne viene impugnata la delibera che lo ha legittimato.

Profili di incostituzionalità della mediazione in condominio
Il nuovo articolo 71 quater Disposizioni attuative Codice civile ha stabilito che, in caso di mediazione, l'amministratore, per poter partecipare, deve ottenere l'autorizzazione dell'assemblea, che deve decidere con la maggioranza qualificata ex articolo 1136 2° comma (maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà dei millesimi). Si evidenzia il fatto che l'autorizzazione non è richiesta per definire la controversia con mediazione, bensì solo per partecipare alla mediazione. Con il nuovo orientamento in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora un condomino opponga un decreto ingiuntivo condominiale e l'amministratore non riesca ad ottenere la maggioranza qualificata per poter promuovere la mediazione, il condominio si vedrà revocare il decreto ingiuntivo, con conseguente condanna alle spese.

Non può sfuggire l'irragionevolezza di un provvedimento normativo, quale l'articolo 71 quater che richiede, condizione per poter partecipare alla mediazione, l'autorizzazione dell'assemblea a maggioranza qualificata quando, in ragione delle esigenze di prontezza e celerità della gestione è previsto: che la gran parte delle spese possano essere decise a maggioranza semplice; che l'amministratore, senza autorizzazione dell'assemblea, possa procedere con decreto ingiuntivo; che lo stesso possa, allo stesso modo, resistere all'opposizione e, persino, all'impugnazione di una delibera.

In caso di mancata autorizzazione a inoltrare la procedura di mediazione, peraltro, accadrà che la semplice opposizione (ancorché neppure preceduta dall'impugnazione della delibera) comporti l'automatica caducazione del decreto.Si tratta di un profilo di illogicità grave in quanto, con la semplice opposizione, l'opponente potrebbe rendere inefficace una valida delibera di approvazione di una spesa, quando tutto il sistema condominiale, compresa la riforma, è diretto ad una gestione improntata al pronto recupero dei crediti fondato sulla delibera assembleare.La realtà è che imporre una definizione bonaria di una lite è illogico e presuppone un sistema di regole che rendono il mezzo farraginoso e, pertanto, non solo inutile, ma persino foriero di ulteriore contenzioso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©