Condominio

Da rimuovere le porte sul muro perimetrale aperte dal singolo condomino verso il cortile e la strada

Le stesse, seppur astrattamente legittime, non devono infatti mai alterare il pari utilizzo del cortile da parte degli altri condomini

di Annarita D’Ambrosio

Riguarda la rimozione di due porte carrabili aperte nel muro perimetrale di un condominio per mettere in comunicazione il garage di proprietà esclusiva di un condomino con il cortile comune e con la via pubblica la sentenza della Cassazione 26703 del 24 novembre 2020.

I fatti e le pronunce di merito
Le due aperture erano state effettuate da una condomina che poi aveva ceduto il garage in questione ad una società, rivoltasi alla Suprema corte dopo due pronunce di primo e secondo grado a lei sfavorevoli per illecito utilizzo della cosa comune ex articolo 1102 Codice civile. Le aperture, per le loro dimensioni, a detta dei giudici di primo e secondo grado, alteravano la destinazione del muro perimetrale, il quale, come accertato dalla Consultenza tecnica d’ufficio, era privato anche della sua funzione di contenimento. Non solo: risultava ridotta la possibilità del cortile comune come parcheggio perchè le aperture impedivano le manovre delle autovetture.

Il ricorso alla Suprema corte
Cinque i motivi addotti dalla società dante causa dell’inquilina che aveva effettuato i lavori contestati, tutti esaminati congiuntamente, e tutti respinti. Innanzitutto alcune delle argomentazioni prevedevano apprezzamenti sull’attività dei giudici di merito inammissibili in sede di legittimità. I provvedimenti di primo e secondo grado invece- secondo la Cassazione - avevano deciso in modo conforme alla giuspridenza della Corte richiamando la nozione di pari uso della cosa comune prevista dall’articolo 1102 Codice civile, precisando anche, correttamente, come non vada intensa nel senso di un uso identico e contemporaneo.

Il proprietario di vani terranei di un edificio in condominio può, perciò, aprire porte di comunicazione tra i vani stessi ed il contiguo cortile comune, rientrando questo nella facoltà di ciascun condomino di utilizzare la cosa comune per il miglior godimento della stessa anche modificandola, sempre che però non ne risulti alterata la destinazione e sempre che non sia impedito il pari godimento ad altri condomini secondo il loro diritto (Cassazione 1708/1998; Cassazione 10704/1994; Cassazione 1899/1962).

La Ctu
Nella pronuncia in esame si precisa anche la natura meramente tecnica delle conclusioni della Ctu, richiamata dalla società a fondamento del non superamento dei limiti posti dall’articolo 1102 Codice civile. La Cassazione ricorda che la consulenza tecnica d’ufficio è funzionale alla risoluzione di problematiche tecniche, mai giuridiche e nel caso in esame si era infatti limitata a precisare che le aperture non avevano prodotto alcun pregiudizio alla stabilità dell’edificio.

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