Condominio

Manca il certificato di abitabilità? Potrebbe trattarsi anche solo di un vizio sulla cosa venduta

Nel caso specifico era conseguenza dell’assenza dei certificati di conformità degli impianti idrico ed elettrico

di Rosario Dolce

Il mancato rilascio al compratore di un immobile dei certificati di conformità degli impianti idrico ed elettrico da parte del venditore integrerebbe un vizio della cosa venduta (articolo 1490 Codice civile) più che una mancanza di qualità (articolo 1497 Codice civile). Ciò è quanto emerge nel fatto trattato dalla Cassazione con la ordinanza 26357 del 19 novembre 2020.

I fatti
La causa era stata intentata da parte della venditrice la quale lamentava il mancato rilascio del certificato di agibilità da parte della venditrice e, pertanto, chiedeva il risarcimento del danno per equivalente. In realtà, la documentazione mancante per il conseguimento del certificato finale di cui sopra, discendeva - per come si apprende dalla lettura del provvedimento - dall'assenza di due certificati ad essi prodromici, quali, ad esempio, quello idrico ed elettrico. Lo stesso andazzo dei process i, in primo e in secondo grado, a quanto pare, si era sviluppato, più che sulla mancanza del certificato finale, sulla mancanza di questi ultimi in sé.

I riferimenti richiamati dal giudice d’appello
In quanto tale, il giudice di secondo grado, con una interpretazione del “fatto” poi confermata anche dal giudice di legittimità, ha inteso inquadrare la lamentela dell'acquirente, non nell'ambito dell'articolo 1497 Codice civile, bensì in un vizio della cosa venduta, riconducibile, per l'appunto, dalla assenza dei due certificati di idoneità sull'impianto idrico ed elettrico.

Nel qual caso, dal punto di vista funzionale, la norma richiamata è stata quella contenuta nell'articolo 1490 Codice civile, la quale, rubricata «vizi della cosa venduta» così recita: «il venditore e' tenuto a che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore». Conseguentemente, avendo il giudice valutato che l'esercizio dell'azione per la già menzionata garanzia fosse stata esperita oltre il termine annuale indicato dall'articolo 1495 Codice civile, l'azione giudiziaria è stata ritenuta inammissibile, siccome prescritta.

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