Condominio

È l’amministratore il legittimato passivo nei giudizi per l’accertamento dei diritti su parti comuni

Non sono legittimati i singoli condomini perchè non è un’azione di rivendica dei beni

di Giovanni Iaria

Una società, proprietaria di due unità immobiliari site all'interno di un condominio, citava in giudizio quest'ultimo chiedendo al Tribunale di accertare il suo diritto di servirsi e di accedere alle aree comuni. La società attrice deduceva di aver più volte richiesto al condominio di poter utilizzare le parti comuni, ricevendo sempre risposta negativa per la presenza di clausole contenute nel regolamento condominiale contrattuale che vietavano l'uso di alcune parti ai proprietari di alcuni lotti, poi successivamente suddivisi in altri, tra cui vi erano le unità immobiliari acquistate dalla società attrice.

La domanda veniva promossa nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore pro-tempore. Il condominio costituendosi in giudizio, oltre a richiedere il rigetto della domanda, formulava una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari (difetto di rappresentanza e di procura della società attrice, nullità dell'atto di citazione), deducendo anche la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore in quanto, trattandosi di azione di rivendicazione, il giudizio andava promosso nei confronti di tutti i condòmini.

La decisione
Con la sentenza 434/2020, pubblicata il 31 agosto 2020, il Tribunale di Imperia ha accolto la domanda della società attrice e, quindi, rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'amministratore formulata dal condominio, richiamandosi all'insegnamento della giurisprudenza della Cassazione secondo il quale «la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio, ex articolo 1131, comma 2, Codice civile non incontra limiti e sussiste - anche in ordine all'interposizione d'ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario - in relazione a ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria, promossa da terzi o da un singolo condòmino nei confronti del condominio medesimo relativamente alle parti comuni dello stabile condominiale» (Cassazione, ordinanza 22911/2018 del 26 settembre 2018, Cassazione, sentenza 9206/2005 del 4 maggio 2005).

Il Tribunale ha ritenuto correttamente introdotta la domanda della società attrice nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore e non nei confronti di tutti i condòmini, dovendo la stessa qualificarsi come una domanda di accertamento delle facoltà comprese nel suo diritto proprietario riguardo ai beni comuni in quanto partecipante al condominio e non come domanda di rivendica di beni.

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