Condominio

La condanna del condominio ad eseguire lavori di ripristino non sempre obbliga al risarcimento danni

Nel caso in esame una condomina lamentava patologie perchè sulla facciata e le pareti condominiali erano presenti colate di salnitro

di Eugenia Parisi

Una condomina ha convenuto in giudizio il proprio condominio per sentirlo condannare all'esecuzione delle opere necessarie e a scongiurare il pericolo di ulteriori danni alla propria unità immobiliare, sita al piano terzo dello stabile, oltre al risarcimento del danno già cagionato. In particolare, l'attrice chiedeva di accertare la responsabilità, ai sensi dell'artocolo 2051 Codice civile o, in subordine, dell'articolo 2043 Codice civile, di tutti i danni subiti con condanna ad eseguire, entro breve termine, tutte le opere ed i lavori occorrenti per eliminare, anche per il futuro, il prodursi di questi danni. Richiesto anche il risarcimento di tutti i danni patrimoniali conseguentemente patiti in forma specifica o per equivalente.

Dalla consulenza tecnica effettuata risultava, infatti, che la facciata e le pareti condominiali erano affette da colate di salnitro che giungevano sino al terrazzo dell'attrice, dovute ad una patologia edilizia che si manifestava a causa di un difetto di protezione dell'opera muraria del solaio del terrazzo del quarto p iano e dalle infiltrazioni di acqua piovana e da irrigazione.

Gli atti conservativi sul lastrico solare
La sentenza del Tribunale di Milano 7246/2020, pubblicata il 13 novembre scorso, ha ritenuto fondata la pretesa relativa all'esecuzione da parte del condominio dei lavori necessari all'eliminazione del difetto di costruzione del solaio del terrazzo del quarto piano dell'edificio; il condominio, infatti, ai sensi dell'articolo 1130 comma 1 numero 4 Codice civile, deve «compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio». Quanto alla qualificazione del solaio del terrazzo del quarto piano dell'immobile in questione come parte comune condominiale, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, «il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzioni di copertura del fabbricato e perciò l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all'articolo 1126 Codice civile» (Cassazione 11774/1992).

La condanna all'esecuzione dei lavori di ma non al risarcimento danni
Al contrario, l'attrice non aveva provato in giudizio alcun danno all'immobile di sua proprietà: erano, infatti, rilevabili esclusivamente danni alla facciata ed alle pareti condominiali, danni per il cui risarcimento parte attrice era carente di legittimazione attiva, non essendo pertanto necessaria alcuna ulteriore indagine in merito al regime di responsabilità del condominio per i danni cagionati ai condomini.

In conclusione, il Giudice ha condannato il condominio ad eseguire i lavori come specificati nella consulenza tecnica d'ufficio, entro il termine del 31 maggio 202 1, ponendo le spese della consulenza tecnica a suo esclusivo carico e condannandolo alla rifusione delle spese processuali nella misura di tre quarti, nulla riconoscendo all'attrice per risarcimento danni, non provati.

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