Condominio

Il revisore condominiale consulente tecnico di parte in ambito civile

È una figura, che può svolgere anche il nuovo amministratore nei confronti di quello uscente, importante soprattutto nei giudizi relativi al rendiconto

di Francesco Schena

Consacrata dalla legge 220 del 2012, la figura del revisore condominiale si rende sempre di più protagonista sia dei procedimenti di mediazione che dei giudizi civili e penali e non soltanto come consulente tecnico del mediatore, consulente tecnico del giudice o perito del pubblico ministero, ma anche come consulente tecnico di parte. Sono sempre di più, infatti, le parti che ricorrono all'ausilio di tale figura per sostenere la difesa tecnica e, fortunatamente, il mio tanto auspicato diritto di cittadinanza del tecnico nelle controversie condominiali diventa sempre di più cosa concreta. Quasi sempre, si tratta di procedimenti e giudizi con ad oggetto della contesa la contestazione del rendiconto o il radicamento di domande restitutorie, passando dai casi più gravi di appropriazione indebita.

Il revisore condominiale consulente di parte in mediazione
Dal mio punto di vista di mediatore civile e pur essendo anche consulente tecnico per diversi organismi di mediazione, faccio molta fatica a comprendere la coerente collocazione di un consulente tecnico nel procedimento di mediazione: la consulenza tecnica, infatti, è divisiva per definizione e questo si scontra con la radice ontologica della mediazione che, piuttosto, dovrebbe basarsi su una negoziazione tesa al contemperamento di bisogni anziché regolare la lite con un intervento che, quantunque tecnico, riguarda pur sempre un fatto giuridicamente rilevante e, si sa, il diritto divide e soltanto la negoziazione unisce.

Sarebbe auspicabile, perciò, con il consenso delle parti, assegnare al Ctm anche l'incarico di proporre una soluzione di mediazione piuttosto che concludere esclusivamente con risultanze tecniche che verrebbero condotte, inevitabilmente, all'individuazione di torti e ragioni.Cionondimeno, le consulenze tecniche in mediazione ci sono ed ecco, quindi, la necessità delle parti di valutare l'opportunità di munirsi di un revisore condominiale come Ctp perché possa sostenere la parte e il rispettivo difensore. Si tratta di procedimenti informali sul piano della nomina ma piuttosto rigidi in tema di contraddittorio. Invero, il principio del contraddittorio è elemento strutturale, inviolabile e fondante di una legittima relazione finale di consulenza tecnica, compresa quella di mediazione.

Il revisore condominiale Ctp nel giudizio civile
Quando il giudice dispone per la Ctu, assegna alle parti un termine entro il quale hanno facoltà di nominare un proprio consulente tecnico, spesso, coincidente con il termine di inizio delle operazioni peritali. Siamo davanti ad un mandato professionale con ruolo processuale completamente diverso da quello del Ctu. Il Ctp, infatti, non riveste alcuna funzione di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio e il suo compenso è liberamente concordato dalle parti, senza che si debba necessariamente tener conto dei decreti che determinano i compensi dei Ctu.

Il Consulente tecnico di parte assiste alle operazioni peritali, ai sopralluoghi e agli accessi effettuati dal Ctu e può partecipare alle udienze ogni qualvolta che vi interviene il consulente del giudice ed è la sua funzione di ausiliario del processo ad esporlo a precise responsabilità pur non rivestendo il ruolo del Ctu. Invero, potrebbe rivelarsi infedele ai suoi doveri professionali e arrecare gravi danni alla parte da lui assistita, colludere con controparte o fornire consulenza alla controparte per interposta persona.

Il revisore condominiale Ctp non presta alcun giuramento, non deve risultare necessariamente iscritto ad ordini o albi professionali né a quello dei Ctu del Tribunale ma questo non deve farci credere che possa svolgere tali funzioni uno sprovveduto o un professionista non esperto di contabilità e fiscalità condominiale. Ma non solo. È necessaria che abbia piena consapevolezza del suo ruolo e che conosca i procedimenti codicistici.Le funzioni di Ctp possono essere svolte anche dalla stessa parte: pensiamo al caso dell'amministratore del condominio che svolge le funzioni di revisore condominiale Ctp avendo a controparte l'amministratore uscente.

I livelli di competenza
In punto di diritto, il caso è ammissibile ma questo comprometterebbe, irrimediabilmente, l'indipendenza e la terzietà della figura tecnica, con il rischio di non riuscire a vedere i danni che ciò potrebbe cagionare.Oggi, possiamo narrare, fondamentalmente, di due livelli di competenza del revisore condominiale: il primo, riguarda quello necessario a tutelare la parte assistita nel caso di impugnazioni del rendiconto per questioni formali, di correttezza contabile generale, di completezza informativa, di confusione patrimoniale ecc.

Il secondo, riguarda più da vicino il merito delle operazioni contabili, passando da questioni fiscali e previdenziali fino ad arrivare all'accertamento di possibili ammanchi di cassa. In questi ultimi casi, è opportuno dirlo, si passa sul piano di una vera e propria perizia contabile con tutta una ulteriore competenza specifica richiesta.Guardando ad entrambi i livelli, la prestazione professionale del Ctu è orientata verso quattro precisi orizzonti: -relazione tecnica di parte utile al radicamento del giudizio o alla comparsa di costituzione;-chiarimenti e controdeduzioni al Ctu e alla parte contraria;-osservazioni e istanze rivolte al Ctu;-rilascio di note critiche alla Ctu.

Oggi, il ruolo del revisore condominiale Ctp è divenuto strategicamente rilevante per la difesa delle parti poiché, in sua assenza, il rischio di veder concludere il giudizio con un forte orientamento squisitamente giuridico e con rilevante trascuratezza della parte tecnica, è piuttosto palmare.In ambito extragiudiziale, invece, il revisore condominiale Ctp, con la sua relazione di revisione o perizia contabile può risultare sia funzionale in via prodromica al radicamento di un possibile giudizio che utile ad un tentativo di composizione bonaria della controversia.Un'ultima considerazione finale: non perché trattasi di consulenza di parte, il revisore condominiale Ctp potrà pensare di relazionare discostandosi dal rigore e dall'attendibilità scientifica e metodologica e questo anche quando non si dovesse trattare di perizia asseverata da giuramento presso la cancelleria.

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