Condominio

Assemblea telematica con il consenso della maggioranza: previsione conforme al diritto

L’unanimità stride con quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile

di Carlo Pikler e Rosario Dolce

Con il voto favorevole in Senato per l'emendamento, proposto da Leonardo Grimani (Iv-Psi) al Dl 125/2020, si rende possibile la teleassemblea con la maggioranza dei condòmini, in assenza del regolamento. Il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, di cui si attende la discussione alla Camera (che verosimilmente avverrà in settimana), prevede ora che «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. (...)».

I motivi alla base della modifica
La necessità dell'intervento - per come si suppone - discenderebbe da una logica interpretativa letterale e teleologica, banalizzata dalla prima stesura. Il riferimento al «previo consenso di tutti i condomini», presente nella prima norma originaria, priverebbe la stessa di efficacia precettiva, neutralizzando gli effetti della disposizione e gli sforzi dello stesso legislatore.L'intento di vincolare la videoconferenza all'unanimità preventiva striderebbe con la previsione contenuta nel comma 3, in cui, di contro, l'assemblea telematica è prevista come fattibile, con la previsione di essa in seno all'avviso di convocazione.

In effetti, se l'articolo 66 è stato dichiarato inderogabile dal regolamento da parte dell'articolo 72 delle disposizioni al Codice civile («I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69»), la dedotta previsione in esso contenuta rispetto la convocazione di un'assemblea telematica ( tramite videoconferenza) non potrebbe essere sacrificata neppure dal consenso unanime.

La previsione del consenso a maggioranza e le sue ragioni
Delle due l'una.Né, il dedotto consenso unanime, si potrebbe atteggiare come una sorta di clausola inibitoria al diritto dei condòmini di impugnare le delibere a norma dell'articolo 1137 Codice civile, vista che anche questa norma risulta inderogabile all'autonomia privata stante la previsione dell'articolo 1138 Codice civile.Il ricorso poi alla «maggioranza dei condòmini» - in assenza del riferimento ai millesimi – potrebbe avere senso con riguardo allo stesso impianto normativo di cui consta l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile (vedi l'ipotesi del comma 1 in tema di autoconvocazione), ivi prestando attenzione al momento preliminare di costituzione di un'assemblea e non a quello tipicamente collegiale-decisionale, a cui fa, invece, riferimento l'articolo 1136 Codice civile.

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