Condominio

La veranda posizionata su un balcone condominiale costituisce mera pertinenza o nuova opera?

Sembra superato il vecchio orientamento che la definiva una pertinenza

di Roberta Zanino

Il Tar Campania – Salerno con la sentenza 1413 del 15 ottobre 2020 ha ritenuto legittimo un diniego di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 Dpr 6 giugno 2001 numero 380 relativo ad una veranda realizzata su un balcone condominiale chiusa su tre lati. A parere del Tar infatti, la veranda costituisce nuova costruzione (non ammessa nell'area in questione) e non mera pertinenza dell'unità immobiliare.

La decisione
Il tribunale ha richiamato l'articolo 3 comma 1 lettera e.1), Dpr 380/2001 secondo il quale costituisce nuova costruzione « la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente». Nel caso di specie la veranda comportava la modificazione della sagoma esistente e cioè una modifica della conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che veniva ad assumere.

Il vecchio orientamento
Occorre segnalare che il diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale una veranda costituirebbe mera pertinenza dell'edificio e quindi non potrebbe essere considerata nuova opera, risulta ormai superato.Secondo tale indirizzo, si era in presenza di una pertinenza nei casi in cui l'opera era preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e oggettivamente destinata al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e non comportante un aumento del carico urbanistico.

Il manufatto pertinenziale, pur potendo essere dotato di modesta volumetria propria, non doveva comportare un aumento volumetrico superiore al 20% del volume dell'edificio principale, considerato che l'articolo 3 del Dpr 6 giugno 2001 numero 380, al primo comma, lettera e.6), definisce interventi di nuova costruzione gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 % del volume dell'edificio principale.

Il permesso di costruire
Tale interpretazione era già stata censurata dal Consiglio di Stato (9 ottobre 2018 numero 5801; 4 ottobre 2019 numero 6720) che aveva chiarito che le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire. Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto.

La definizione di veranda
Né può assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. In proposito, va ricordato che nell'intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del Dpr 6 giugno 2001 numero 380, la veranda è stata definita (nell'Allegato A) «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».

Deve anche escludersi che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una “pertinenza” in senso funzionale. La veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.In conclusione si può quindi ritenere che manchi la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come appunto una veranda, che ne alteri la sagoma. Non rileva, invece, il materiale utilizzato e il grado di amovibilità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©