Condominio

È sempre illegittima l’assemblea in cui un condomino ha un eccessivo numero di deleghe

Anche se il voto del delegato non si è rivelato decisivo ai fini dell’approvazione di una delibera

di Giovanni Iaria

La partecipazione all'assemblea condominiale da parte di un condòmino con un numero di deleghe superiore al massimo consentito dal regolamento condominiale rende la delibera illegittima anche nel caso in cui il suo voto non è determinante per l'approvazione. Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza 15497/2020, pubblicata il 6 novembre 2020.

I fatti
Due condòmini convenivano in giudizio il condominio chiedendo al Tribunale che venisse annullata una delibera assunta dall'assemblea condominiale per non aver l'amministratore messo loro a disposizione la documentazione contabile del condominio e per eccesso di deleghe da parte di un condòmino in violazione della norma prevista dal regolamento condominiale secondo la quale ogni condòmino poteva avere al massimo tre deleghe, nonché per il mancato raggiungimento delle maggioranze previste. Secondo gli attori due condòmini avevano rappresentato nell'assemblea un terzo del condominio.

Quest'ultimo costituendosi in giudizio si opponeva alle domande dei condòmini e, nel chiederne il rigetto, in merito all'eccezione per eccesso del numero di deleghe deduceva che anche se il numero era superiore a quello previsto dal regolamento condominiale, esso era però conforme a quanto disposto dal primo comma dall'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile il quale, nel prevedere che ogni condòmino possa intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta, stabilisce anche che nel caso di condomini con più di venti condòmini, il delegato non può rappresentare più di un quinto di essi e del valore proporzionale dell'edificio, e che sterilizzando i voti in ecce ss o le delibere erano, comunque, state votate dalle maggioranze previste dalla legge.

La decisione
Il Tribunale, dopo aver ricordato che la ratio dell'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile è quella di evitare l'accaparramento di deleghe e conservare all'assemblea un suo oggettivo significato in merito alla formazione della volontà dei condòmini, ha dato ragione agli attori annullando la delibera impugnata, evidenziando che proprio in virtù della ratio della suddetta disposizione essa non può essere letta nel senso di rendere illegittime le clausole che limitano in modo più stringente le deleghe rilasciabili per ogni condòmino, favorendo ancor di più la partecipazione dei diretti interessati.

Essendo pacifica nel caso esaminato la violazione del limite delle tre deleghe a condòmino previsto dal regolamento condominiale, il giudice capitolino ha ritenuto infondata la tesi sostenuta dal condominio circa la validità della delibera per essere l'assemblea stata ritualmente costituita ed aver ritualmente deliberato, aderendo all'orientamento della Cassazione secondo il quale «la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condòmini di farsi rappresentare nelle assemblee è inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente, sicchè la partecipazione all'assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un'ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione» (Cassazione, ordinanza 8015/2017, del 28 marzo 2017).

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