Condominio

L'installazione di un boiler è attività edilizia libera eseguibile senza alcun titolo abilitativo

Nel caso in esame, il boiler era parte di un impianto solare finalizzato al riscaldamento dell'acqua, semplice estensione di un impianto idrico già esistente ed asservito all'abitazione

di Roberto Rizzo

Con ricorso al Tar Lazio, l'istante denunciava l'illegittimità del provvedimento con il quale il Comune di Roma capitale ordinava la sospensione dei lavori di installazione sulla propria abitazione di un impianto solare termico, costituito dal boiler e da un pannello di vetro di mq.1,50 per la produzione di acqua calda, ritenendo necessaria –non l'avvenuta comunicazione di lavori, ma- la Dichiarazione d'inizio attività. L'ente resistente, inoltre, irrogava l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria –pure impugnata con motivi aggiunti- di € 516,00, ai sensi dell’articolo 37 del Dpr 380/2001, per l'avvenuta messa in opera dell'impianto.

Si costituiva in giudizio Roma capitale, insistendo per il rigetto del ricorso.Uditi da remoto i difensori delle parti nella Camera di consiglio in data 08 luglio 2020, la causa veniva decisa con la pronuncia in commento.

La decisione del Tar Lazio
Il Tar Lazio, sezione II, con la sentenza 11025 dell’8 luglio 2020, pubblicata in data 28 ottobre 2020, previa approfondita analisi riepilogativa del contesto normativo che individua l'ambito di operatività della Dia (oggi Scia), ha annullato entrambi gli atti impugnati (sia l'ordine di sospensione delle attività, sia la successiva sanzione amministrativa irrogata), con condanna dell'ente alle spese di lite.

Le motivazioni
Il Tar Lazio ha integralmente accolto le tesi sostenute dal ricorrente, per due ordini di motivi:
•l'opera realizzata sul tetto della propria abitazione da parte del ricorrente, vale a dire l'installazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda, deve correttamente inquadrarsi nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria, e come tale non necessitante di una Dia (oggi Scia), in quanto costituente semplice estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera. Illuminante, al riguardo, il passo della sentenza nel quale si legge: «(…) Invero è necessario evidenziare al riguardo che l'installazione di impianti solari destinati alla produzione di acqua calda è considerata, ex combinato disposto articoli 123, comma 1, 3, comma 1b del Dpr 380 del 2001, estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e, dunque, intervento di manutenzione straordinaria (…)»;
•proprio perché l'impianto solare realizzato dal ricorrente va ascritto alla categoria dell'attività di manutenzione ordinaria, risulta adeguata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1e-quater (all'epoca articolo 6, comma 2d) del Dpr 380/2001, la semplice comunicazione di inizio lavori, tempestivamente inoltrata dal ricorrente.

L’annullamento della sanzione
Sul punto, il Tar Lazio, richiamando costante giurisprudenza amministrativa, osserva che: «(…) le relative opere possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ex articolo 6, comma 1e-quater (all'epoca articolo 6, comma 2d) del Dpr 380/ 2001; che non era necessario dunque presentare la Dia, essendo sufficiente l'inoltro all'Amministrazione della comunicazione di avvio dei lavori, come correttamente effettuata dal ricorrente (Tar Umbria 232 del 2014). Ne discende che il provvedimento 61379 del 2007 impugnato va annullato (…)»;di conseguenza, dall'annullamento dell'atto presupposto, deriva l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata sulla base dell'impugnato atto dispositivo della Pa resistente.

Anche in questo caso, più che esaustivo il ragionamento del Tar Lazio: «(…) Tanto suesposto, vanno accolti, perché parimenti fondati, i motivi aggiunti avverso l'atto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, emesso ex articolo 37 del Dpr 380/2001, viziato per illegittimità derivata dal provvedimento presupposto, giacché per l'installazione dell'impianto, come detto, non era necessaria la presentazione della Dia(…)». Resta, dunque, confermato l'assunto dal quale abbiamo preso le mosse: quando l'installazione di un impianto solare –composto nella specie da un boiler e da un pannello di vetro di un metro e mezzo- finalizzato al riscaldamento dell'acqua, rappresenta la semplice estensione di un impianto idrico già esistente ed asservito all'abitazione, siamo in presenza di opere eseguibili senza alcun titolo abilitativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©