Condominio

L’avviso di convocazione si presume conosciuto nel momento in cui arriva all’indirizzo del destinatario

L’onere della prova spetta al condominio. Chi intende contestarlo deve provare di non averlo ricevuto

di Selene Pascasi

Se uno dei proprietari contesta la violazione del diritto di partecipare alle assemblee per mancata convocazione da parte dell'amministratore di tutti i condòmini – con connessa annullabilità delle deliberazioni adottate – al condominio è sufficiente dimostrare che la convocazione sia avvenuta. L'avviso di convocazione, difatti, è un atto unilaterale recettizio che si presume conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario. A puntualizzarlo è il Tribunale di Catania con sentenza 963 del 10 marzo 2020.

La vicenda
È una donna ad impugnare le deliberazioni assembleari approvate nel corso di sedute alle quali non era stata convocata e di cui, peraltro, non aveva ricevuto neppure una copia. In quelle riunioni, spiega al giudice, erano stati approvati dei bilanci consuntivi e diversi rendiconti relativi a lavori straordinari sulla base dei quali l'amministratore le aveva poi ingiunto il pagamento di circa 6 mila euro. Pronta la difesa del condominio: la signora era stata convocata alle assemblee con raccomandate inviate per mezzo di un'agenzia postale e, con la stessa modalità, le erano stati inviati i verbali.

Le deliberazioni, quindi, erano valide. Tesi accolta. Quella avviata, rileva il Tribunale, rientra tra le impugnative normate dall'articolo 1137 del Codice civile che consente al condomino assente, dissenziente o astenuto di adire il giudice per ottenere l'annullamento delle delibere assunte in contrasto con disposizioni di legge o del regolamento. La donna, infatti, lamentava la violazione dell'articolo 1136 del Codice civile nella parte in cui prevede che l'assemblea non può deliberare se tutti gli aventi diritto non sono stati regolarmente convocati.

L’onere della prova
Ipotesi in cui spetta al condominio dimostrare – per “salvare” la delibera – che la convocazione sia avvenuta, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo (Cassazione 15283/2011). Ebbene, nel caso in questione, l'onere era stato assolto. Lo conferma l'articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile per il quale la comunicazione – contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione – va effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione «a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano».

La conoscenza dell’avviso di convocazione
Ed è pacifico, essendo l'avviso di convocazione un atto di natura privatistica (in particolare, atto unilaterale recettizio), che trovi applicazione il principio dettato dall'articolo 1335 del Codice civile per il quale le dichiarazioni dirette a persone determinate si reputano conosciute nel momento in cui giungono al loro indirizzo a meno che il destinatario non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (Cassazione 8275/19). In altre parole, perché sia rispettato il termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione – condizione di validità delle delibere – al condominio basta provare la data in cui l'avviso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

E nella fattispecie, il condominio aveva prodotto la distinta delle raccomandate di convocazione alle assemblee nonché l'attestazione firmata dal direttore dell'agenzia postale che dava atto dell'avvenuta consegna. Se, quindi, la raccomandata era una delle modalità consentite per l'invio dell'avviso di convocazione e se era possibile inoltrarla tramite ditte private munite di autorizzazione ministeriale, nulla poteva recriminarsi al condominio. Queste, le ragioni per cui il Tribunale di Catania boccia la domanda formulata dalla proprietaria.

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