Condominio

Il verbale della teleassemblea va sottoscritto anche dal presidente

di Rosario Dolce

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile è stato appena adattato alla “teleassemblea” (le cui regole di convocazione potrebbero cambiare oggi stesso con un emendamento in discussione al Senato, si veda «il Sole 24 Ore» di ieri) dalla legge 126/2020.

In particolare viene stabilito che, nel caso di assemblea celebrata in videoconferenza, «il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione». Anzitutto va detto che il legislatore sembrerebbe avere omesso di considerare che, in tema di diritto condominiale, non era stata prevista finora la nomina di un presidente e di un segretario, per l’assemblea dei condòmini.

La stessa legge 2020/2012 aveva abrogato la parte dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, dove si faceva riferimento alla figura del presidente dell’assemblea dei condòmini (seppure limitatamente ai compiti di verifica delle deleghe rilasciate dai comproprietari di unità immobiliari indivise).

Con la nuova disposizione, la mancata sottoscrizione del verbale - conseguente da un’assemblea celebrata in modalità di videoconferenza - da parte del presidente dovrebbe, a tal punto, essere valutata ai fini della validità delle stesse deliberazioni riportate. In altri termini, la sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell’adunanza sarebbe stata elevata a un requisito di forma, la cui assenza potrebbe, quindi, anche essere censurata in base all’articolo 1137 Codice civile.

Il valore probatorio

Sotto un altro profilo, l’ “obbligo” di sottoscrizione del verbale da parte del presidente avrà come effetto quello di imprimere definitivamente al verbale stesso quel valore probatorio di scrittura privata, con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore (si veda al riguardo la sentenza 11375/2017 della Cassazione)

La disposizione, infine, suscita altri interrogativi procedimentali, che, in questo caso, solo la prassi che si svilupperà in divenire sarà in grado di risolvere.

Ci si riferisce, in particolare, all’obbligo della trasmissione del verbale (da parte di chi, non è dato sapere), previsto sia nei confronti dell’amministratore che, in quanto tale, viene ritenuto, più che “astrattamente”, soggetto estraneo all’assemblea (per quanto provvisto dei poteri di convocazione); sia nei riguardi di tutti i condòmini che, in questo caso, non sono solo i condòmini assenti di cui all’articolo 1137 Codice civile.

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