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Verbale redatto il giorno, è lecito? E se si facesse una registrazione?

Il verbale di quanto discusso in assemblea viene redatto dall'amministratore in un giorno successivo e non all'atto della discussione. A mio avviso ciò potrebbe essere causa di dimenticanze o esposizioni dubbiose sulle esatte interpretazioni rispetto a quanto detto al momento della discussione. È legalmente possibile registrare tutta la discussione anche se chiesta dalla minoranza dei condomini o addirittura da un solo condomino?

di Pierantonio Lisi

La domanda

Il verbale di quanto discusso in assemblea viene redatto dall'amministratore in un giorno successivo e non all'atto della discussione. A mio avviso ciò potrebbe essere causa di dimenticanze o esposizioni dubbiose sulle esatte interpretazioni rispetto a quanto detto al momento della discussione. È legalmente possibile registrare tutta la discussione anche se chiesta dalla minoranza dei condomini o addirittura da un solo condomino?

A cura de L’Esperto Risponde

Il verbale, purché riporti fedelmente quanto avvenuto in assemblea, può essere redatto o corretto in un momento successivo (da ultimo, Cassazione civile, Sezione seconda, 31 marzo 2015, m. 6552). Quanto alla registrazione audio dell'intera riunione, questa si deve ritenere lecita da parte di ciascun partecipante (secondo Cassazione, 24 settembre 2003, n. 3647, la registrazione, anche all'insaputa dell'interessato, purché eseguita da un partecipante alla conversazione, è lecita ed equivale al prendere appunti). Occorre, invece, il consenso informato di tutti i partecipanti per eseguire una videoregistrazione (si veda la guida del Garante in tema di condominio e privacy). La questione, tuttavia, attiene - oltre che alla diffusione - all'efficacia che si intende riconoscere alla registrazione. È bene chiarire, infatti, che quand'anche la registrazione fosse disposta ed eseguita dal Presidente dell'assemblea, essa non potrebbe sostituire la verbalizzazione, perché è strumento inidoneo a ricostruire con chiarezza quanto avvenuto nel corso della riunione. Potrebbe rivelarsi utile, tuttavia, al fine di smascherare evidenti infedeltà nella verbalizzazione (sull'utilizzabilità a fini di difesa di registrazioni eseguite da uno dei partecipanti a una conversazione, nel processo penale v. Cass., 2 marzo 1999, n. 7239; Cass., 16 aprile 2002, n. 20287; nel processo civile v. Cass., 29 dicembre 2014, n. 27424).

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