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Decreto contro il moroso, la prova può essere data dal tabulato del consumo dell’acqua?

In sede di decreto ingiuntivo ,il condominio porta come prova a suo favore il tabulato dato dal letturista acqua e la bolletta di conguaglio consumi acqua, questi documenti sono sufficienti a provare il credito del condominio ?

Rosario Dolce

La domanda

In sede di decreto ingiuntivo ,il condominio porta come prova a suo favore il tabulato dato dal letturista acqua e la bolletta di conguaglio consumi acqua, questi documenti sono sufficienti a provare il credito del condominio ?

L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione codice civile è una norma speciale in tema di diritto condominiale. Tra le tante previsioni di cui consta, c'è quella che riconosce la possibilità di chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo in materia di oneri condominiali, a condizione che sussista un piano di riparto della spesa approvato dall'assemblea dei condòmini. La presenza del vaglio assembleare permea il credito condominiale, rendendolo, in sede giudiziaria, incontestabile. Il giudice dell'opposizione del decreto ingiuntivo, d'altronde, è tenuto a valutare la validità ed efficacia del deliberato, in via pregiudiziale rispetto le stesse contestazioni mosse dal condòmino moroso, sul merito del credito in considerazione.

La giurisprudenza di legittimità è, infatti, granitica nel ritenere che ogni qual volta un amministratore promuove un procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali, l'eventuale opposizione formulata da parte del condòmino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'articolo 1137 codice civile (ex multis, Cass. civ. 2° sez., 8 agosto 2000, n. 10427).

Si è infatti affermato che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento degli oneri condominiali, con riferimento allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 63, comma 1, Disp. Att. C.c., non può pronunciarsi sulla diversa causa di impugnativa sollevata dal condomino, né è, in grado, di sospendere ex art. 295 c.c. il giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo in attesa che quello afferente l'impugnativa della delibera assembleare di cui trattasi abbia termine. (Cass. Civ. Sez. Un., 27 febbraio 2007,,n. 4421).In un simile procedimento, infatti, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa facoltà riservata al Giudice davanti al quale queste andrebbero impugnate (ex multis, Cass. Civ. Sez. Un. 18 dicembre 2009, 26629).

Non sussiste, infatti, né continenza (art. 39, comma II, cpc), né pregiudizialità necessaria (art. 295 cpc) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. cpc, e quella instaurata (preventivamente) dinanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale, perché presupposto del provvedimento monitorio è l'efficacia esecutiva della delibera condominiale, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell'impugnazione (art. 1137 cod. civ.), mentre oggetto del giudizio di impugnazione è la validità di detta delibera (tra le tante, Cass. civ. 2 sez., 18 novembre 1997, n. 11457).

Tutto ciò premesso, nel caso prospettato dal lettore, occorrerebbe comprendere se e come sia stata approvata la spesa relativa alla distribuzione degli oneri idrici, ovvero se la stessa sia stata “vidimata” in sede assembleare. Laddove ciò non fosse occorso e, in quanto tale, sussista una contestazione sul merito da parte del condòmino moroso, sarà onere del condominio opposto provare la corretta tenuta della contabilità. In quanto tale, la produzione in giudizio del tabulato dato dal letturista (sui singoli contatori a discarica ubicati all'interno delle unità immobiliari di cui consta il fabbricato) in uno alla bolletta ripartita, in via più che presuntiva, sarebbero in grado di dimostrare la fondatezza della richiesta economica, specie nel caso in cui i dati contabili ivi riportati, sia a livello macro che pro quota, risultino in sé congrui e coerenti.

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