Condominio

Stop alle assemblee di condominio «in presenza» nelle zone «rosse» con il nuovo Dpcm anti covid

Il Decreto del 3 novembre impedisce le riunioni condominiali «in presenza» nelle Regioni rosse e non solo

di Francesco Schena

Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020 , oltre a ribadire la raccomandazione di tenere in modalità videoconferenza anche le riunioni private, condominiali, quindi, evidentemente incluse (a cui si aggiunge il preventivo consenso unanime introdotto dal nuovo art. 66 d.a.c.c., novellato dalla legge n. 126 dello scorso 13 ottobre 2020), sembra disporre un concreto impedimento alle assemblee da convocarsi in presenza per le zone rosse, ovvero, ricadenti nelle regioni a scenario 4. In concreto, sembra impossibile anche svolgere le assemblee in modalità “mista” e le delibere per il 110% verranno così bloccate ancora una volta.

Infatti, a ben vedere, per questi territori che risulteranno così individuati con apposita ordinanza del Ministero della Salute, come, ad esempio, Lombardia e Piemonte, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM, comma, 4, lettera, a), far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze, sarà vietato ogni spostamento non soltanto in entrata e in uscita dalla regione, ma anche all'interno dei medesimi territori, salvo che gli spostamenti non siamo motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Non potendo ritenere la partecipazione all'assemblea condominiale certamente esigenza lavorativa (tranne che per l'amministratore), né situazione di necessità o motivo di salute, ne consegue che le assemblee in presenza già convocate in tali regioni sono, di fatto, paralizzate e quindi da rinviare.

A maggior ragione, inoltre, nel caso di proprietari provenienti da altre Regioni. Questa condizione di “legittimo impedimento” a tenersi regolarmente l'assemblea dei condomini sembra riverberarsi, con i medesimi effetti e risultati, anche su tutti i condominii collocati nelle regioni arancioni o verdi quando anche uno solo dei rispettivi proprietari risieda in una delle regioni rosse.

Non mancheranno commentatori che riterranno, al contrario, di qualificare la partecipazione all'assemblea come motivo di necessità e, quindi, legittimare lo spostamento di un numero indeterminato e indeterminabile di persone ma questorischierebbe di sterilizzare significativamente la stessa ratio del DPCM.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©