Condominio

Senza il consenso delle parti, la Ctu contabile tiene conto della sola documentazione presente in atti

Sarebbe invece utile fornire sempre un quadro complessivo della gestione dell’amministratore per vagliare la presenza o meno di un ammanco di cassa

di Francesco Schena

La domanda restitutoria radicata nei confronti dell'amministratore per ipotesi di un ammanco di cassa si trascina un costante interrogativo: nel valutare l'ipotesi di tale ammanco, è sufficiente vagliare l'ultimo rendiconto o si rende necessario valutare l'intera gestione tenuta da quell'amministratore nel corso di tutti gli anni precedenti? La sentenza del Tribunale di Roma dello scorso 26 ottobre 2020, offre numerosi spunti di riflessione al riguardo.

I fatti
Il caso in argomento ha visto il condominio citare davanti al Tribunale capitolino l'amministratore uscente richiedendo la restituzione di una consistente somma quale disponibilità di cassa residuante al termine dell'incarico e dall'amministratore indebitamente trattenuta al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore nominato dall'assemblea.

Parte attrice motivava la propria istanza non sulla scorta degli esiti dell'ultimo rendiconto, bensì, sulla mera scorta delle risultanze di consulenza tecnica di parte che muoveva dai risultati del precedente rendiconto. Si è trattato, dunque, di mera domanda restitutoria senza che sia stato impugnato alcun bilancio. Al riguardo, parte convenuta contestava la ricostruzione di parte attrice evidenziando come, da un lato, tutti i bilanci e i rendiconti oggetto di causa fossero stati debitamente approvati dall'assemblea e che ogni condomino – esercitando il proprio diritto di prendere visione della documentazione contabile – sarebbe stato in grado di esercitare il controllo sull'operato dell'amministratore e, dall'altro lato, come il passaggio di consegne al nuovo amministratore fosse stato regolarmente svolto.

La decisione
Ma non la pensava così il giudice capitolino che, nonostante le predette contestazioni, istruiva il giudizio mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile sull'andamento dell'intera gestione condominiale ad opera del medesimo amministratore. La documentazione in atti, però, si riferiva alla sola gestione del 2016 e le parti negavano entrambe il consenso all'acquisizione in altra sede della documentazione necessaria alla verifica dell'andamento contabile di tutti gli anni affidati allo stesso amministratore.

La conseguenza, è stata quella di vedere la Ctu espletata esclusivamente sulla base dei documenti del 2016 versati in atti, con un dato di partenza dell'accertamento peritale individuato nell'avanzo di inizio gestione, preso in considerazione senza altri chiarimenti, non avendo potuto procedere il consulente alla verifica della sua formazione, per il mancato consenso all'utilizzazione della documentazione riferita ai periodi precedenti.Il risultato finale è stato quello di vedere il giudice prima condividere le conclusioni della Ctu, per poi condannare l'amministratore uscente alla restituzione delle somme derivanti dalla maggiore differenza tra entrate ed uscite del solo anno di gestione esaminato, partendo proprio dall'avanzo iniziale rinveniente dalle gestioni precedenti.

Considerazioni finali
Questa vicenda consegna agli addetti ai lavori, due insegnamenti. Il primo, è quello di porre la massima attenzione, sia nel radicare la domanda restitutoria che nel costituirsi come parte convenuta, al versamento in atti di tutti i documenti utili e necessari alla ricostruzione della contabilità condominiale, anche con riferimento agli anni precedenti e nonostante l'approvazione dei rendiconti. Il secondo, è quello di tenere in debita considerazione l'ormai inevitabile atteggiamento, in concreto, a vero e proprio mezzo istruttorio della Ctu, sebbene espletata sulla scorta dei soli documenti versati in atti.

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