Condominio

Copertura del balcone: va rimossa se modifica l’estetica unitaria dello stabile

Non conta che nel caso in esame si trattasse di struttura rimuovibile

di Selene Pascasi

Se un edificio condominiale è il risultato di una progettazione unitaria e coordinata con volumi ed elementi architettonici mediamente articolati, inserire dopo la sua ultimazione una porzione non coordinata che ne modifica l'immagine complessiva vuol dire alterarne le caratteristiche. Lo ricorda il Tribunale di Roma con sentenza numero 5312 del 19 marzo 2020.

I fatti
Accendono la lite i proprietari di un appartamento al pianterreno che, chiamato in causa il proprietario del secondo piano, lo accusano di aver realizzato sul balcone affacciante sulla rampa di accesso all'autorimessa comune, prima una tettoia (in parte aggettante sulla loro proprietà) e poi altre due tettoie, situate ai lati di quella precedente. Coprendo il balcone con strutture fisse metalliche appoggiate sui parapetti centrali e laterali – chiuse da infissi apribili, tralicci in legno estensibili e tende parasole – aveva sostanzialmente creato un nuovo vano per il suo appartamento. Opera da rimuovere, contestano, perché lesiva sia dei loro diritti che dell'estetica unitaria dello stabile.

Non solo. La sopraelevazione violava il regolamento condominiale e l'alterazione del decoro architettonico aveva comportato un deprezzamento dell'intero fabbricato e, di riflesso, delle singole unità. Di qui, la richiesta di demolizione delle opere con rimessione in pristino dello stato dei luoghi e di condanna al risarcimento del danno arrecato. L'uomo eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno e la prescrizione quinquennale dell'illecito civile e comunque contesta il merito della questione. I manufatti, precisa, erano stati regolarizzati con titolo in sanatoria e, con determina regionale, era anche stata accertata la compatibilità paesaggistica. Ad ogni modo, la copertura era rimovibile.

La decisione
Il Tribunale accoglie in parte la domanda. Secondo la consulenza tecnica effettuata, le opere sanate erano soltanto quelle di copertura della parte centrale del balcone, quella maggiormente sporgente, e non anche delle parti laterali. Circa il decoro, il perito evidenziava che essendo l'edificio il risultato di una progettazione unitaria e coordinata con volumi ed elementi mediamente articolati e certamente non casuali «la modifica dell'immagine complessiva del fabbricato, attraverso l'inserimento di una porzione non coordinata aggiunta successivamente alla sua ultimazione» determinava l'alterazione delle caratteristiche proprie dell'edificio.

Peraltro, il corpo della tettoia era un elemento del tutto estraneo alla composizione architettonica generale che, per tipologia di materiale utilizzato, non poteva neanche uniformarsi alla struttura originaria. Quelle opere, in sostanza, non erano compatibili con il regolamento condominiale. Relativamente ai danni, marca il Tribunale, l'abitazione degli attori non li aveva subiti direttamente salvo qualche minuzia nei punti di contatto e ancoraggio delle strutture. Un pregiudizio economicamente valutabile, invece, era stato evidentemente arrecato nella lesione del decoro architettonico e nel conseguente deprezzamento sia del fabbricato che delle singole porzioni.

Ecco che, dichiarata illegittima l'iniziativa edificatoria del convenuto, il Tribunale capitolino lo condanna alla rimozione delle strutture centrali e laterali di copertura del balcone e – in parziale accoglimento della domanda formulata con citazione – al pagamento dei danni connessi e alla refusione delle spese processuali.

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