Condominio

Ora che l’assemblea in videoconferenza si può fare, ancora c’è chi cerca di bloccarla

Il legislatore incentiva le assemblee a distanza e questo è palese. L’unanimità serve ad autorizzare la partecipazione in remoto in caso di assemblea in presenza

di Rosario Calabrese

Nei provvedimenti emanati dal governo, continua la bagarre, sulla possibilità di tenere le assemblea condominiali. Per di più, la confusione regna sovrana anche sulla possibilità di fare l'assemblea da remoto. Infatti, i soliti saggi e i cosiddetti presidenti, sui quotidiani, nelle chat e nei forum, continuano a scrivere di tutto e il contrario di tutto, dimostrando la più assoluta confusione mentale. Anche l'ultimo Dpcm non ha fatto certo chiarezza in merito alle problematiche del condominio, semmai le ha aggravate.

La situazione attuale
Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza in merito alle assemblee attenendoci ai dati in nostro possesso.Occorre innanzitutto distinguere tra: convocazione dell'assemblea e tenuta dell'assemblea.

Convocazione dell'assemblea
La legge 13 ottobre 2020 numero 126, ha modificato il previgente articolo 66disposizioni attuative Codice civile e, nella novellata versione, al comma 3 recita: «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del Codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».

La novità del luogo virtuale
Nel novellato testo, ciò che rileva (e ne rappresenta l'assoluta, rivoluzionaria novità) è la precisazione «…, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa». In sostanza, nel novellato testo, abbiamo l'equiparazione del luogo fisico (del testo previgente) con il luogo virtuale; ovvero della “sala” fisica (dove si convocava in passato l'assemblea) con la “piattaforma elettronica” dove la si potrà convocare dopo la novella. E' stata cioè sancita l'equivalenza dell'indirizzo geografico (via, numero civico, città) con un indirizzo Ip (dall'inglese Internet protocol address).Un sito fisico, con un sito internet.Rispettato questo adempimento, l'assemblea è convocata.

Considerazioni
È pur vero che proprio io, prima dell'avvento della legge 126/2020, ero l'unico a sostenere che occorresse l'unanimità, preventiva, per poter convocare l'assemblea in videoconferenza, quando tutti gli altri, invece, inventavano improbabili analogie con l'assemblea societaria, per legittimarla.Quella societaria, però, aveva ottenuto il suo riferimento normativo ed autorizzativo, con la massima numero 187 del Consiglio notarile di Milano. Parimenti la possibilità per i soci di partecipare alle assemblee in audio o videoconferenza è consentita - in presenza di una clausola statutaria ad hoc – dall'articolo 2370, comma 4, Codice civile, in tema di Spa (applicabile analogicamente anche alle Srl) e dall'articolo 143 bis del regolamento Consob 11971 del 1999 in tema di Spa quotate.

Invece il condominio non lo aveva un riferimento normativo in tale senso fino all'avvento della legge 126/2020. In pratica, in passato, non essendoci il presupposto normativo, non si poteva violare il diritto del condomino alla partecipazione all'assemblea, rischiando che tale partecipazione fosse per lui impossibile. Salvo farsi preventivamente autorizzare da tutti i condomini. Nessuno escluso.Oggi però questo riferimento normativo c'è ed è, per l'appunto, la legge 126/2020.Quindi oggi il baricentro del problema si è spostato: non è più l'amministratore a doversi preoccupare di rendere fruibile e fattibile la partecipazione all'assemblea, ma è il condomino che si deve attivare per potervi partecipare.

L'unanimità preventiva non serve più
Il sesto comma dell'articolo 1136 recita «l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.Le modalità di convocazione sono sancite dal novellato comma 3 dell'articolo 66 disposizioni attuative Codice civile. Sarà un problema del condomino farsi sostituire o munirsi di idonei strumenti tecnologici e connessione internet per poterlo fare. Esiste la possibilità che qualcuno non possa intervenire all'assemblea perché non ha una connessione internet decente. E' un problema suo. E' come il caso di chi non interviene all'assemblea perché ha la macchina rotta.Né può dirsi menomato il suo diritto alla partecipazione, in quanto esiste, pur sempre, l'articolo 67 disposizioni attuative Codice civile, cioè la possibilità di partecipare a mezzo di un delegato.

Tenuta dell'assemblea
Con il novellato comma 3 dell'articolo 66 disposizioni attuative non esiste più il problema della convocazione dell'assemblea in video conferenza. C'è invece un problema di partecipazione all'assemblea, che ciascuno deve risolvere per sé; mentre lo Stato potrebbe risolverlo, finalmente, per tutti, dando attuazione alla linea internet veloce, più volte promessa e mai attuata.Parliamo quindi della tenuta dell'assemblea, che è tutt'altra questione. Anche qui le ipotesi sono due:l'assemblea è stata convocata in videoconferenza o l'assemblea è stata convocata in presenza

Nell'ipotesi che l'assemblea sia stata convocata in videoconferenza, alla data a e all'ora prefissata, ci sarà un soggetto che invita gli altri alla partecipazione e una piattaforma su cui si terrà l'incontro. E' da ritenere che questo soggetto sia la persona che ha convocato. Probabilmente l'amministratore. Benissimo, sarà questo signore che avrà in collegamento gli altri.Fatte le verifiche di apertura e nominato il Presidente e il Segretario, il convocante cederà al Presidente il potere di dare e togliere la parola per lo svolgimento dell'assemblea.

Sarà redatto un verbale, ai fini del quale è ininfluente il fatto che l'assemblea sia tenuta in videoconferenza o in presenza, salvo che per l'obbligo di darne evidenza sul verbale stesso.A riguardo, si è detto tutto e di più, quindi non mi pare questa la sede di fare chiarezza, anche se sarà mia cura farlo. Una precisazione che è d'obbligo fare è che, se l'assemblea è stata convocata in videoconferenza, tutti saranno chiamati a partecipare in videoconferenza: non esiste la possibilità di partecipare in presenza.

La partecipazione da remoto ad assemblea in presenza
Seconda ipotesi.Se l'assemblea si sta tenendo in un luogo fisico, secondo le modalità classiche, può accadere che, mentre si sta facendo l'elenco dei partecipanti, chiama qualcuno e dice «vorrei partecipare anch'io, ma non posso venire. Posso però farlo in videoconferenza. Se avete un cellulare con whatsapp mi collego in videocall, oppure se avete un collegamento Internet posso allestire una seduta su un portale qualsiasi, di quelli che fanno videoconferenza. Se il Presidente è stato già nominato, vuol chiedere, per cortesia, ai presente se mi è consentono di partecipare in videoconferenza?»

E' questo lo scenario che prefigura il novellato comma 6 articolo 66 disposizioni attuative Codice civile il quale recita «anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione».

Stupisce che tutti si affannino a cercare l'unanimità dei partecipanti al condominio, per modificare il regolamento di condominio o per consentire la convocazione dell'assemblea in videoconferenza. Il comma 6 sancisce unicamente che «previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea, può avvenire in modalità di videoconferenza», ma questa è una conseguenza del fatto che, come recita lo stesso comma al suo incipit «anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale».Perfino il buon senso rende evidente che modificare il regolamento non serve. Evidentemente il significato da dare al sesto comma è un altro.

Conclusioni
Significa che, nel caso sopra esposto, il Presidente può rispondere «no non ti voglio far partecipare», oppure chiederà ai presenti se sono d'accordo che questo signore sia presente in video invece che in presenza. Nel primo caso sbaglia e si assume poteri che non ha e di cui potrà essere chiamato a rispondere. Nel secondo caso, se tutti i presenti (nessuno escluso) sono d'accordo, avremo un'assemblea mista, composta da persone in presenza fisica e da una o più persone in presenza video. Questo è ciò che è scritto nel novellato comma sei dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione. Che poi qualcuno voglia leggerci qualcosa di diverso: faccia pure.

Nell'incertezza del diritto in cui siamo piombati è possibile anche questo.E' «fortemente raccomandato» svolgere le riunioni a distanza, che poi qualcuno voglia sostenere che l'intento del legislatore non fosse quello da me esposto, è possibile. A me pare, però, evidente la volontà del legislatore di indirizzare tutti verso le riunioni a distanza e non mi pare che, a riguardo, il legislatore abbia avuto ripensamenti.Nei Dpcm che si sono susseguiti e/o nelle interpretazioni (per quello che valgono) dei ministeri vari, non mi pare che qualcuno abbia mai detto «altolà fermi, guardate che l'obiettivo del legislatore era di bloccare le assemblee».

L’intento del legislatore
Pensare che il legislatore abbia inteso subordinare le video assemblee all'unanimità, equivarrebbe a bloccarle.Infatti si sa che trovare l'unanimità, in condominio, è abbastanza improbabile. Non è ammissibile, quindi pensare che il legislatore abbia inteso dire: «se volete fare l'assemblea in videoconferenza, dovete prima trovare l'unanimità e modificare il regolamento di condominio» o anche: «attenzione, di volta in volta, prima dovete fare un'assemblea per avere l'unanimità che vi autorizza e poi potrete fare l'assemblea in cui siete autorizzati a far partecipare qualcuno in videoconferenza».

Tutte queste elucubrazioni cervellotiche sono la conseguenza del fatto che, i soliti scrivani, scrivono senza sapere di cosa stanno scrivendo. È vero, invece, il contrario: il legislatore continua a “spingere” sulle assemblee in videoconferenza.Valga per tutti quanto sancito dal Dpcm 24 ottobre 2020, che, all'articolo 1 lettera o), recita: «sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».

La circolare del ministero dell’Interno
Quale unica eccezione, il 20 ottobre scorso è sopraggiunta la circolare del ministero dell'Interno, numero 15350/117/2/1 , che afferma «sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi, questi, assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio».

Come convoco la prossima assemblea? Questa circolare ministeriale, come fonte di diritto, vale poco più che nulla, ciò non di meno può essere invocata, in caso di necessità, qualora l'amministratore si trovi costretto a convocare l'assemblea, onde non perdere il condominio e subisca degli accertamenti.Ciascun amministratore, caso per caso, condominio per condominio, deve fare le sue valutazioni, sapendo che la circolare non vale niente come presupposto legislativo, né vale come «interpretazione autentica», perché non è la stessa fonte che ha emesso il provvedimento.Però indubbiamente è un parere autorevole.

Il mio suggerimento è di convocare le assemblee in videoconferenza. Sempre e comunque!Come già precisato il 20 ottobre 2020 sul Sole24ore. Io lo sto già facendo.

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