Condominio

Stop alla canna fumaria incassata se impedisce agli altri condòmini l’uso della facciata

Per la Cassazione la perizia tecnica di parte è priva di autonomo valore e quindi la sua produzione in sede di appello è pienamente ammissibile

di Luca Bridi

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere in ultimo grado su una vicenda relativa all'installazione ex novo di una canna fumaria su muro perimetrale comune, ha avuto modo, nell' ordinanza n. 16066/2020 , depositata il 28 luglio scorso, di richiamare alcuni concetti generali in tema di rapporti giuridici condominiali.

Legittimazione processuale e valore della perizia di parte in appello
In primo luogo ribadendo che, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per l'eliminazione di opere abusive compiute solo da alcuni condomini, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell'addebitato abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune (Cassazione Civile n. 19329/2009).

In tema probatorio, invece, è stato ribadito che la perizia tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore e quindi la sua produzione in sede di appello, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 Codice di Procedura Civile, è pienamente ammissibile (Cassazione Civile n. 20347/2017 e n. 13902/2013).

L'installazione di una nuova canna fumaria
Quanto al tema principale trattato, ovvero l'installazione di una canna fumaria da parte di un condomino, la Corte ha ricordato che l'utilizzo della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 Codice Civile, è ammessa da parte del condominio, purché non si alteri la destinazione del bene e purché non si limitino le facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma anche quelle cui la cosa comune per le sue oggettive caratteristiche potenzialmente si presti (Cassazione n. 9875/2012); in particolar modo, la canna fumaria, installata sul muro comune perimetrale di un condominio, può legittimamente persistere a condizione che non impedisca l'uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e purchè non ne alteri il decoro architettonico (Cassazione Civile n. 30462/2018).

La soluzione
Nella specie, la sentenza di secondo grado aveva accertato che la realizzazione della canna fumaria avrebbe impedito l'utilizzazione del muro perimetrale per un pari grado agli altri condomini: infatti, il progetto prevedeva che questa fosse incassata nella muratura con ciò comportando una riduzione dello spessore murario a soli 30 cm ed oltre, non lasciando così spazio per la realizzazione di altre opere intramurarie.

Del resto, la violazione dell'art. 1102 Codice Civile costituisce autonoma circostanza che, nel caso di specie avrebbe reso inutile ed inefficace l'esame sul motivo relativo al pregiudizio sulla statica dell'edificio, in violazione dell'art. 1120 Codice Civile.

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