Condominio

Sopraelevazione abusiva: ci sono alternative alla demolizione

È tenuto però espressamente a chiederle sempre la parte interessata

di Rosario Dolce

La Cassazione, sezione sesta, con la ordinanza 23184 del 23 ottobre 2020 stabilisce un nuovo importante principio in tema di sopraelevazione (articolo 1127 Codice civile) e rispetto delle distanze, di cui all'articolo 905 e seguenti Codice civile. In particolare, viene stabilito che l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui.

Le alternative alla demolizione
Si indicano come possibili alternative quelle, ad esempio, di provvedere all'arretramento del parapetto o all'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il “prospicere”(guardare avanti) e l'”inspicere in alienum” (possibilità di vedere nel fondo altrui). Tuttavia, affinchè il giudice disponga, in alternativa alla demolizione, l'esecuzione degli idonei accorgimenti di cui si è detto, è sempre necessario che la parte interessata chieda al giudice stesso l'esercizio di tale potere (in punto, Cassazione, sezione seconda, 9640 /2006; Cassazione 11729/2012).

In effetti, si è già rilevato e precisato che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, richiesto dell'ordine di demolizione della costruzione, ne ordini il semplice arretramento, essendo la decisione contenuta nei limiti della più ampia domanda di parte (in punto, Cassazione, 7809/2014 ). Viceversa, se la parte che realizza l'opera “abusiva”, costituendosi in giudizio, non chieda al giudice di merito di procedere a vagliare e disporre eventuali alternative alla demolizione – va da sé, quale ipotesi subordinata in caso di soccombenza sulla domanda principale -lo stesso non sarebbe in grado di potersi esprimere sul merito.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©