Condominio

Debiti dell’amministratore, la firma nel verbale di passaggio di consegne non vincola il condominio

Perchè si provi il debito nei confronti dell’ex amministratore è necessario risulti dal consuntivo

di Eugenia Parisi

Posto che il credito dell'amministratore per il recupero di somme anticipate nell'interesse del condominio, si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza, è sempre onere del gerente offrirne la prova, stando invece alla totalità dei condomini, sulla base delle evidenze, rimborsare le anticipazioni effettuate per tenerlo indenne dalle eventuali diminuzioni patrimoniali conseguentemente subite (Cassazione 5611/2019, Cassazione 20137/2017); sulla base di tale circostanza, la Cassazione, tramite la recente ordinanza 15702/2020, ha accolto il ricorso di un ex amministratore, che deduceva la legittimità delle prove da lui fornite successivamente alla emanazione del decreto ingiuntivo opposto dal condominio.

La successione tra amministratori
In special modo, la Suprema corte ha ribadito come l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente, non costituisca prova idonea del debito nei suoi confronti da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando sempre e solo all'assemblea approvare il conto consuntivo: pertanto, la mera sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non può integrare una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritti al precedente gerente e risultanti dalla situazione di cassa (Cassazione 8498/2012).

L'esito
Nel caso di specie, nel giudizio di secondo grado, ci si era appellati sì a tale esatto principio, non tenendo conto, però - come sarebbe stato corretto fare per quanto espresso dalle pronunce della Cassazione 21432/2011 e 13085/2008 - che, nel frattempo, il rendiconto contenente quello specifico credito dell'ex gerente era stato legittimamente approvato, con conseguente accoglimento del ricorso in merito al suo rimborso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©