Condominio

L’amministratore ha diritto al compenso extra pattuito solo se sono stati poi eseguiti i lavori straordinari

Qualora non fossero stati deliberati, l’assemblea può eventualmente riconoscergli un compenso per sopralluoghi e perizie

di Giovanni Iaria

Con la riforma del condominio (legge 220/2012), il legislatore ha ampliato i diritti e gli obblighi dell'amministratore. Uno dei nuovi obblighi è quello di specificare, analiticamente, al momento dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo del compenso (articolo 1129, comma 14, codice civile), che può comprendere anche una somma per eventuali lavori straordinari che i condòmini dovessero decidere di eseguire su parti comuni dell'edificio condominiale. Scopo della norma è quello di evitare che nel corso del mandato l'amministratore possa richiedere al condominio compensi aggiuntivi che non sono stati preventivamente concordati.

L’ulteriore compenso eventualmente deliberato
Come affermato anche dalla Cassazione (sentenza 5014/2018), in sede di approvazione dei lavori straordinari, l'assemblea può riconoscere all'amministratore, con una specifica delibera, un ulteriore compenso rispetto a quello determinato al momento della nomina. Una volta che l'assemblea abbia deliberato il compenso aggiuntivo, da quando l'amministratore può richiedere al condominio il pagamento? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Catania con la sentenza 2067/2020, pubblicata il 16 giugno 2020.

I fatti
La lite origina dal giudizio promosso dal condominio nei confronti dell'ex amministratore il quale veniva convenuto in giudizio innanzi al Giudice di pace per essere condannato alla restituzione in favore del condominio di somme che quest'ultimo riteneva illegittimamente trattenute dall'ex amministratore a titolo di compenso straordinario del 4% deliberato dall'assemblea in suo favore sull'ammontare di presunti lavori straordinari che, nonostante le varie convocazioni dell'assemblea, non erano stati mai deliberati.

La domanda del condominio veniva accolta dal Giudice di pace. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'appello promosso dall'ex amministratore contro la sentenza di primo grado, ha ritenuto corretta la decisione impugnata confermando, quindi, il diritto del condominio ad ottenere dall'ex amministratore le somme da questi incassate a titolo di compenso straordinario. Secondo il giudicante, affinchè possa ritenersi maturato il diritto dell'ex amministratore al compenso extra riconosciutole dal condominio è necessario che i relativi lavori siano effettivamente stati eseguiti, cosa che nel caso esaminato non si era verificata.

Tutta al più, ha concluso, il Tribunale catanese, all'amministratore poteva essere riconosciuto il diritto ad un compenso per l'attività svolta medio tempore (sopralluoghi con tecnici, corrispondenza intercorsa con questi ultimi per la predisposizione del computo metrico dei lavori e delle richieste alle ditte di documenti tecnici e la loro verifica). Nel corso del giudizio, però, nessuna prova era stata fornita dall'ex amministratore in tal senso.

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