Condominio

Immobili di lusso, 110% solo per gli interventi sulle parti comuni

di Luca De Stefani

Chi possiede o detiene unità immobiliari di lusso in un condominio può beneficiare della super detrazione del 110% per le spese per gli interventi realizzati sulle parti comuni, ma non può fruire del super bonus per gli interventi trainati realizzati sulle proprie unità di lusso. Il chiarimento è arrivato ieri dall'agenzia delle Entrate, a Telefisco 2020 110%, in sintonia con quanto riportato nella Faq dell’Agenzia pubblicata nel sito internet del 30 settembre 2020. Pertanto, i possessori o i detentori delle unità immobiliari cosiddette di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) possono fruire della detrazione del super bonus del 110% per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio, ma non possono fruire del super bonus per interventi «trainati» realizzati sulle proprie unità, in quanto il 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie «A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico», A/1 e A/8.

Al di fuori del caso delle case di lusso e dei condòmini imprese o professionisti, se una spesa «trainante» agevolata con il super bonus Irpef del 110% viene effettuata dal «condomìnio» sulle parti comuni, questa può trainare l’agevolazione fiscale del 110% anche per altri interventi trainati al super bonus effettuati dai condòmini direttamente sulle proprie singole unità immobiliari residenziali (anche secondarie), ad esempio la «sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente», l’adeguamento dei “sistemi di distribuzione” (ad esempio, “i collettori e i tubi”) o di «emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento, purché compatibili con il generatore di calore), nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell'acqua». Possibile agevolare al 110% anche gli «impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici», i quali «possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari» (Guida dell’agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sul super bonus del 110%, faq 12 e 18).

Per il super bonus del 110%, quindi, non è applicabile l’interpretazione delle Entrate contenuta nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.2, relativamente al bonus mobili, secondo la quale l’intervento sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condòmini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

I condòmini, anche se persone fisiche, possono essere agevolati per le spese condominiali sulle parti comuni, anche per un numero maggiore di due unità immobiliari. La norma prevede che la limitazione delle due unità (non «A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico», A/1 e A/8) riguardi solo le persone fisiche per l’ecobonus, comprensivo dei nuovi interventi «trainanti». Questa limitazione, però, si applica indirettamente anche per la detrazione del 110% sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, in quanto queste ultime sono agevolate al 110% solo se installate «congiuntamente ad almeno uno» dei nuovi interventi trainanti dell'ecobonus, per i quali si applica la suddetta limitazione. Ciò vale anche per il fotovoltaico se trainato dall’ecobonus trainante.

Questa limitazione numerica, invece, non si applicherà per il super bonus del 110% sugli interventi antisismici e sull’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, se trainati dal sismabonus.

Infine, non si applica mai per gli «interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio».

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