Condominio

Il superbonus spetta anche a chi non paga Irpef

di Gian Paolo Tosoni

Il contribuente che non dichiara un reddito imponibile ha comunque diritto alla detrazione del 110% sugli interventi per il risparmio energetico ed antisismici, potendo tranquillamente recuperarla mediante lo sconto fattura o la cessione de credito.

La precisazione è contenuta in una risposta fornita ieri dalla Agenzia delle Entrate in occasione della manifestazione «Telefisco 110%».

Il caso prospettato, riguarda un contribuente che dispone solo di un reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che usufruisce di una deduzione pari alla rendita catastale che azzera il reddito. Nel caso in esame era stato precisato che il contribuente disponeva comunque di mezzi finanziari probabilmente rappresentati da redditi di capitale e quindi soggetti a imposte sostitutive. In effetti si possono presentare molti casi in cui il contribuente non abbia redditi da dichiarare e quindi non ha una imposta lorda Irpef. L’Agenzia afferma che il contribuente proprietario della prima casa è un soggetto che astrattamente può essere titolare della detrazione. Il contribuente privo di una imposta lorda può esercitare l’opzione per lo sconto fattura e per la cessione del credito, in quanto possiede redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, ancorché non siano soggetti ad imposta.

Numerose le situazioni analoghe come ad esempio i titolari di redditi di terreni con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto i quali fino al periodo di imposta 2020 dichiarano, ma non tassano i redditi dei terreni (comma 44 legge 232/2016). Pensiamo inoltre ai proprietari di abitazioni a disposizione che non concorrono a formare il reddito Irpef essendo soggette a Imu. Tutti icontribuenti in queste condizioni possono quindi usufruire della detrazione del 110% ovviamente optando la cessione del credito o per lo sconto fattura.

C’è da considerare che la risposta della Agenzia contiene l’affermazione che il contribuente il cui unico reddito sarebbe stato quello dell’abitazione principal, ha diritto alla detrazione del 110% perché possiede redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche se non soggetti a imposta. Questa affermazione che riprende un principio espresso anche nella circolare 24 del 8 agosto 2020, lascerebbe il dubbio che un contribuente totalmente sprovvisto di reddito, sarebbe escluso dal diritto alla detrazione. L’esempio citato nella circolare riguardava il soggetto non residente che deteneva in affitto un abitazione in Italia ed in questo caso la negazione della detrazione è condivisibile in quanto si tratta di un soggetto non passivo di imposta in Italia. Subito dopo la Agenzia con la risposta 486 ed anche ieri con la 500, ha precisato che il non residente che possiede una abitazione in proprietà in Italia invece ha diritto al superbonus.

Nell'articolo 119 del Dl 34/2020 non intravediamo questo blocco della detrazione in quanto il comma 9 precisa che l’ agevolazione si applica «alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa arti e professioni…» senza altre condizioni. Se è sufficiente avere una imposta sostitutiva (circolare 24/2020) chiunque può detenere qualche euro in banca e quindi subire la ritenuta secca sugli interessi attivi. A nostro parere quindi la posizione reddituale del soggetto che effettua gli interventi dovrebbe essere irrilevante ai fini dell’eco bonus e sismabonus.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©