Condominio

I mercoledì della privacy: l’invito a non ospitare estranei in casa e l'occhio indiscreto dei vicini

Preoccupa il fatto che possa essere richiamato il via libera ad ispezioni per motivi di sanità ed incolumità pubblica previsto da leggi speciali

di Carlo Pikler - Responsabile Centro studi Privacy and Legal Advice

Il Dpcm del 13 ottobre 2020 testualmente recitava all'articolo 1 lett. n) «… Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei». A seguito dell'ultimo Dpcm, quello datato 24 ottobre 2020, invece, la misura che il Governo ha inteso attuare al fine di rendere ancor più restrittiva la possibilità di invitare persone nella propria abitazione, testualmente all'articolo 1 numero 9 lettera n è stata così modificata: «… Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza».

Il caso verificatosi a Torino
All'esito di queste «forti raccomandazioni» governative, a seguito del Dpcm datato 13 ottobre, a Torino su invito di un dirimpettaio, una pattuglia di Carabinieri è stata invitata ad accedere in un'abitazione privata, nella quale, a detta del curioso e preoccupato vicino che guardava dallo spioncino, si stava effettuando una riunione che vedeva coinvolte più di sei persone. I Carabinieri, giunti sul posto, rinvenivano invece che all'interno dell'appartamento le persone erano proprio sei e, quindi, il “blitz” si concludeva con un nulla di fatto.

L'accaduto però desta serie ed importanti preoccupazioni in quanto apre scenari che, dal punto di vista squisitamente giuridico lasciano non solo perplessi ma, francamente, anche molto molto preoccupati.Quanto accaduto lascia intendere che nelle fonti del diritto, dobbiamo ora considerare anche le raccomandazioni governative che, inoltre, nel momento in cui divengono “forti”, come esplicitano testualmente i Dpcm, acquisiscono un ruolo nel rango delle fonti che va oltre ad ogni altra norma.

La forte raccomandazione ed i suoi effetti
Non vi è legge, non vi è norma costituzionale, e nemmeno Regolamenti europei che tengono. La “forte raccomandazione” è superiore al punto da attivare le forze dell'ordine che, in caso di trasgressione, potrebbero infliggere sanzioni di natura amministrativa, nella speranza che non si rinvengano anche fattispecie penalmente rilevanti in relazione alla trasgressione della forte raccomandazione.Quanto accaduto non può non far rabbrividire i giuristi, perché si va ben oltre la semplice violazione della privacy, che nel caso appare ovvia.

L’inviolabilità del domicilio
Si vanno a sovvertire i principi giuridici basilari e quelli costituzionali, andandosi a violare il diritto alla riservatezza, ma anche e soprattutto quello al “domicilio” garantito dall'articolo 14 della Costituzione. Questo, infatti, al pari della previsione sulla libertà personale, definisce al comma 1 il domicilio come “inviolabile”. Il Costituente nella stesura della norma, però, ha inteso mantenere nei confronti del domicilio il rapporto imprescindibile che lega il concetto di libertà domiciliare alla garanzia, altrettanto essenziale, della libertà personale.

La libertà di domicilio, infatti, configura un prolungamento della libertà individuale e ne costituisce una delle principali espressioni in quanto «proiezione spaziale della persona», per far si che la personalità dell'individuo possa svilupparsi ed integrarsi in un ambito garantito e privato di libertà.Ma vi è di più, l'inviolabilità del domicilio non si esaurisce, nel contesto costituzionale, nel solo rapporto con la libertà personale ma va ad implementare il sistema dei diritti e delle libertà della Costituzione previsto dall'articolo 2 . In particolare, la dottrina evidenzia come l'inviolabilità domiciliare costituisca il veicolo per l'esercizio di ulteriori libertà costituzionali, essendo il presupposto per la loro concreta realizzazione (sul tema, Barile, P., Le libertà, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 154).

Gli altri riferimenti normativi
La tutela al domicilio è ripresa dal Codice penale all'articolo 614 Codice penale, dove si identifica il domicilio con la semplice «abitazione» o «altro luogo di privata dimora», e dunque con un qualunque luogo riservato, legittimamente ed effettivamente adibito ad uso domestico. Diviene centrale la garanzia dell'intimità che si esplica nell'attività domestica. Il diritto alla libertà di domicilio comprende al suo interno anche una imprescindibile portata positiva.

La tutela della riservatezza del luogo nel quale liberamente l'individuo svolge e realizza la propria personalità, infatti, si concretizza non solo nella facoltà di escludere i terzi ma anche – e per un certo verso soprattutto – nella possibilità di una loro eventuale ammissione, ossia in uno ius admittendi (diritto di ammettere terze persone nel proprio domicilio) che costituisce quel complemento indispensabile affinché si possa realizzare quell'opera di selezione che, insieme alla esigenza alla riservatezza, costituiscono il contenuto autentico della libertà domiciliare.

Le ispezioni per motivi di sanità ed incolumità pubblica
Ebbene, queste “forti raccomandazioni” fanno venir meno questo diritto così come disegnato dai padri costituenti, probabilmente prendendo spunto dal comma 3 del medesimo articolo 14 della costituzione. L'articolo 14, comma 2, infatti, prescrive che nel domicilio «non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale», mentre il comma 3 dispone che «gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

Se così stanno le cose, non ci resta che piangere. Il ragionamento che sarà stato effettuato a Torino non può che essere legato a questi appigli normativi: le forti raccomandazioni rientrano nelle leggi speciali e, in un periodo di pandemia, acquisiscono un ruolo giuridico talmente rilevante che, sovvertono ogni principio giuridico e costituzionale, contro ogni valore e principio che il nostro costituente ha voluto garantire, superano ogni fonte di diritto, rendendo anche lecita la violazione della privacy dello spione che ci controlla nell'abitazione.Alziamo le barriere, denunciamo l'accaduto, un orientamento del genere non può passare.

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