Condominio

Agevolabili anche i lavori accessori all’isolamento

di Luca Rollino

L’agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai lavori effettuati sugli
involucri degli edifici agevolati con la detrazione del 110 per cento. In particolare, è stato specificato che anche per gli interventi agevolati con il superbonus, così come per il sismabonus e l’ecobonus, la capienza dell’intervento viene calcolata considerando oltre alle unità immobiliari anche le pertinenze, indipendentemente dal fatto che queste siano servite dall’impianto centralizzato.

Altro aspetto che è stato evidenziato è la possibilità di considerare comprese nella quota agevolata anche le spese strettamente connesse agli interventi necessari alla realizzazione dell’intervento a cappotto. Nella fattispecie è stato riportato il caso del rifacimento di un pavimento totalmente demolito e ricostruito per dare la possibilità di effettuare l’intervento di realizzazione della coibentazione dell’involucro dell’edificio. In tal caso, tutte le spese connesse sono detraibili, purché l’intervento sia poi effettivamente realizzato.

L’articolo 5 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, prevede che la detrazione per la realizzazione degli interventi di isolamento termico dell’involucro spetta anche per le spese relative alle opere provvisionali e accessorie, attraverso, tra l’altro, la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, nonché la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo. Come chiarito con la circolare 8 agosto 2020 n. 24/E e confermato con la risoluzione 60/E del 28 settembre 2020, il superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, nei limiti di congruità dei prezzi delle lavorazioni e della capienza massima di spesa.

Nel caso di interventi trainati su parti private all’interno di una riqualificazione condominiale che gode del 110%, è richiesto il duplice salto di classe energetica solo per l’edificio nel suo complesso, e non per le singole unità immobiliari. I proprietari potranno godere del superbonus per gli interventi privati “trainabili” indipendentemente dalla classificazione finale della loro porzione di immobile. Oggetto di miglioramento energetico è infatti l’edificio, in caso di condominio o di edificio unifamiliare, oppure la singola unità immobiliare (quest’ultimo caso solo per l’ edificio plurifamiliare). Lo stesso Mise ha poi chiarito come sia “trainabile” anche la building automation, cioè gli interventi preordinati alla gestione integrata e automatizzata degli impianti, compresa l’infrastruttura di supervisione e controllo capace di massimizzare il risparmio energetico. Questi interventi sono infatti espressamente contemplati tra quelli trainati al punto 2.2 lettera i) del Dm Asseverazioni del 6 agosto 2020. Chiarito definitivamente, in aggiunta a quanto dichiarato da Enea in una Faq, che è possibile realizzare un Ape ante intervento per lavori già avviati prima dell'entrata in vigore del Dl 34/2020, ma che siano stati pagati dopo il 01 luglio 2020: in tal caso l’Ape pre-intervento dovrà essere allegato all’atto della presentazione dell’istanza ad Enea.

È stato ribadito che non c’è una richiesta di terzietà tra tecnico abilitato che rilascia l’asseverazione e progettista o direttore dei lavori: chiarimento superfluo per la parte strutturale, ma necessario per il Super Ecobonus, poiché c’era incertezza in merito.

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