Condominio

Assemblee telematiche: dalla danza della pioggia alla tempesta

di Rosa Contesi

Dopo gli appelli degli Amministratori di Condominio, dopo le campagne di sensibilizzazione pubblicate su tutti i media specializzati, dopo decine di emendamenti ispirati dalle Associazioni di categoria in merito all'esigenza di normare le assemblee condominiali telematiche, tanto tuonò che il cielo lasciò intravedere l'imminente pioggia.
Peccato che, l'emendamento al Dl. 120/2020 con la modifica dell'Art. 66 Disp.Att. c.c., del quale si paventa la conversione, si trasformerà non già nell'auspicata pioggia bensì in una travolgente e distruttiva tempesta.

Fatta salva infatti l'eventualità che i Regolamenti di Condominio prevedano autonomamente una norma ad hoc, l'emendamento proposto richiederebbe, ai fini di una legittima convocazione dell'assemblea in via telematica, il previo consenso di tutti i Condomini, quella cd. unanimità, da sempre difficilmente raggiungibile nei consessi assembleari, al punto da non essere più richiesta neanche per l'approvazione delle tabelle millesimali.Un emendamento “semplificativo” dunque, ma solo per chi voglia leggerlo con ironia e non voglia altresì soffermarsi sul riferimento superfluo alla sottoscrizione del verbale, da parte di soggetti (Presidente e Segretario) dei quali, ad oggi, non vi era alcun richiamo espresso nel Codice Civile.

Potremmo forse ascrivere la tortuosa formulazione della futura norma, alla scarsa conoscenza della realtà condominiale da parte di un legislatore che oggi, sempre più spesso, è chiamato a fare sintesi di decine di emendamenti aventi lo stesso oggetto. Potremmo. Così come potremmo abbandonarci a “cattivi pensieri”, rischiando di indovinare il reale intendimento della futura noma, per confermare così l'assunto di un'arguta e proverbiale frase di andreottiana memoria secondo cui a pensar male si fa peccato ma si indovina sempre.

Quale che sia l'interpretazione più giusta e confacente, non vi è dubbio che l'emendamento di cui si discute, confligga con l'esigenza, in tempo di Covid, di limitare gli eventi in presenza per circoscrivere le occasioni di contagio.Ciò vale ovviamente per i comuni mortali. Per l'Amministratore no! Soverchiato dalle richieste dei malati di condominio in astinenza da assemblee, dalla frenesia dei sognatori di bonus provvidenziali concepiti come onnicomprensivi e, dall'entusiasmo di chi, liberatosi da precedenti gestioni fallimentari chiede al subentrato Amministratore di costruire il mondo in meno di 7 giorni, l'Amministratore di Condominio dovrà, nelle intenzioni del legislatore, esporre se stesso ed i propri amministrati al rischio di contagio, ove manchi un consenso unanime per l'assemblea da remoto. Saremo dunque condannati al contagio per forza di legge.

L'opinione della scrivente è che, quell'infelice emendamento sia figlio della diffusa retro cultura per la quale l'Amministratore di Condominio, lungi dall'essere il fiduciario e l'alleato prescelto consapevolmente dai Condomini, sia il soggetto verso il quale esercitare malumori, frustrazioni e diffidenza.In quest'ottica, peraltro ispiratrice della famigerata L. 220 (la cd. Riforma del Condominio), gli interessi della categoria sono concepiti come contrapposti ed antitetici rispetto a quelli dei Condomini e, l'Amministratore è il soggetto da vincolare con legacci e “legacciuoli” di ogni tipo, durante l'esperimento del suo mandato.

Accade così che sempre più spesso, il legislatore renda impotente l'Amministratore di Condominio rispetto all'inerzia assembleare, rispetto a delibere contra legem o a decisioni formulate “ di pancia” più che per cognizione di causa, o in nome di illogiche e controproducenti motivazioni economiche. E' in questo contesto di supposta contrapposizione di interessi, che trova la sua fonte l'idea di subordinare le assemblee telematiche al previo consenso di tutti i Condomini.

Non è una scelta conforme alle best practice in materia di prevenzione del contagio, non è una scelta connessa al gap tecnologico di parte della popolazione italiana, atteso che le piattaforme di videoconferenza consentono il collegamento anche con semplice telefonata, non è una scelta volta ad assicurare la certezza del deliberato, posta la possibilità di registrare automaticamente l'incontro assembleare, non è una scelta ragionevole ed illuminata ma è una scelta basata sul presupposto che l'Amministratore sia un mero esecutore su cui scaricare a piacimento obblighi e responsabilità. Ancora una volta, ci troveremo a dover subire decisioni anacronistiche rispetto all' evoluzione del nostro ruolo e della nostra professione.

Poco male! Noi Amministratori Professionisti, da sempre inclini al problem solving, faremo come sempre di necessità virtù e come sempre daremo prova di proattività, guidando per mano i nostri amministrati verso le soluzioni più congrue per la sicurezza e l'interesse di tutti. Noi promuoveremo l'introduzione di norme autorizzative dell'assemblea telematica nei regolamenti assembleari e ci doteremo di piattaforme idonee a far collegare l'anziana Signora Maria col telefono di casa né ci sottrarremo a prove di collegamento che possano rendere tutti capaci di un collegamento da remoto.

Per gli altri casi, quelli dei fabbricati dotati di regolamenti contrattuali, quelli nei quali prevarrà il dissenso a prescindere e la litigiosità per diletto, si convochi pure per il 2021 e si ringrazi con deferenza un legislatore impreparato, affine al vecchio amministratore lavorista degli anni 60 , incapace di produrre norme senza che l'Agenzia delle Entrate sia costretta ad assurgere al ruolo di fonte di produzione normativa nonostante mai tale investitura le sia stata riconosciuta in alcun manuale del diritto.

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