Condominio

Inammissibile l’appello dell’assicurazione che non lo aveva notificato in tempo al condominio

Condannata in primo grado, la compagnia aveva lasciato decorrere il termine lungo d'impugnazione(sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, in assenza di notificazione della stessa)

di Edoardo Valentino

Una società, proprietaria di un immobile in un condominio agiva verso il palazzo al fine di ottenere la condanna dello stesso al rimborso dei danni subiti dal proprio immobile. Si costituiva in giudizio il condominio negando la responsabilità per gli asseriti danni, a suo dire originati dalla mancanza di manutenzione da parte della proprietaria e comunque chiamando in causa l'assicurazione dello stabile per essere manlevata in caso di condanna.

Le sentenze di merito
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda del proprietario e condannava l'assicurazione, in manleva, a risarcire i danni attorei in vece del condominio.La compagnia assicurativa faceva quindi appello alla predetta sentenza, lamentando l'insussistenza della copertura assicurativa del condominio in quanto il danno non era direttamente derivato dalla rottura di un bene condominiale, ma era dovuto interamente alla incuria e assenza di manutenzione da parte dello stabile stesso.

Il ricorso alla Suprema corte
Contro tale sentenza d'appello agiva in Cassazione il condominio. Lo stabile, con il proprio ricorso, sottolineava l'inammissibilità dell'atto d'appello dell'assicurazione e la necessità di un rigetto della domanda stessa. A detta del condominio, infatti, avrebbe errato la Corte d'appello nel non rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'assicurazione, stante la notifica dell'atto al condominio successivamente al cosiddetto termine lungo d'impugnazione (ossia sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza, in assenza di notificazione della stessa).

A nulla rilevava, secondo il palazzo, la tempestiva notifica dell'appello avvenuta verso la società condomina (e attrice in primo grado), dato che le lamentele dell'assicurazione si erano limitate alla contestazione della validità del rapporto di assicurazione del condominio e non riguardavano la società danneggiata.

La decisione
Con la sentenza Cassazione, sezione VI civile, 7 ottobre 2020, numero 21366 gli ermellini accoglievano il ricorso in quanto manifestamente fondato. Secondo la Cassazione, infatti, «nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta verso il proprio chiamante e l'attore non abbia presentato domande verso il chiamato».

In buona sostanza, quindi, stante la domanda di appello della sentenza dell'assicurazione volto unicamente a contestare la responsabilità dell'assicurazione e la validità del contratto, le cause si erano scisse verso l'originario attore ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura civile.Tale norma afferma infatti che «Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato».

In considerazione di tale circostanza, l'assicurazione avrebbe dovuto appellare la sentenza di primo grado tempestivamente nei confronti del condominio (sua vera controparte), mentre la tempestiva notificazione all'originario attore non aveva salvato l'assicurazione dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello. In considerazione di quanto sopra esposto la Cassazione accoglieva il ricorso e, decidendo nel merito, dichiarava inammissibile l'appello notificato dall’ assicurazione.

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