Condominio

Il condominio non risarcisce il promissario acquirente per i danni da perdite del lastrico solare

Va risarcito chi era proprietario dell’appartamento nel momento in cui il danno si è verificato

di Giovanni Iaria

Il promissario acquirente di un appartamento facente parte di un condominio non può agire nei confronti di quest'ultimo per i danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico condominiale che si sono verificati prima della presa in possesso dell'immobile. Lo ha precisato il Tribunale di Roma con la sentenza 13752/2020, pubblicata l'8 ottobre 2020.

I fatti
Il promissario acquirente di un appartamento sito all'interno di un condominio agiva in giudizio nei confronti di quest'ultimo chiedendo che il Tribunale lo condannasse al risarcimento dei danni subiti dal suddetto appartamento a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare. L'attore deduceva che la stipula dell'atto definitivo di vendita dell'appartamento era stata rinviata proprio a causa delle infiltrazioni e che successivamente l'appartamento era stato venduto a terzi senza che fossero stati eseguiti i lavori di ripristino.Costituendosi in giudizio il condominio contestava la domanda, eccependo, fra l'altro, la carenza di legittimazione attiva dell'attore in quanto non titolare del diritto di proprietà sull'appartamento al momento del verificarsi delle infiltrazioni.

La decisione
Il Tribunale ha osservato che il diritto al risarcimento dei danni causati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua vendita, ma ha natura personale in quanto esso spetta esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento del verificarsi dell'evento dannoso, abbia subito la diminuzione patrimoniale. Il relativo credito, ha continuato il giudicante, sorge nel momento in cui si verificano i danni. Esso si configura come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà e non segue quest'ultimo nell'ipotesi di vendita, potendo essere solo suscettibile di uno specifico atto di cessione ai sensi dell'articolo 1260 del Codice civile.

Poiché nel caso esaminato l'evento dannoso si era verificato prima che il promissario acquirente diventasse proprietario dell'appartamento, che non era stata fornita nessuna prova circa il diritto di credito da lui vantato e che non vi era stata nessuna cessione, il Tribunale ha dato torto al promissario acquirente, rigettando la domanda di risarcimento dei danni da quest'ultimo proposta.E' irrilevante, ha concluso il giudice capitolino, la posizione del promittente acquirente al momento del verificarsi dell'evento e dunque la sua legittima aspettativa di poter procedere all'acquisto e all'utilizzo dell'immobile nel termine pattuito con il promissario venditore in quanto il diritto al risarcimento del danno fa capo a chi è proprietario del bene al momento dell'evento dannoso e che nel caso esaminato tale non era l'attore.

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