Condominio

Lavaggio auto dei box, le acque possono scaricare nella comnduttura condominiale?

Abito in un condominio nella provincia di Monza-Brianza. Dalla sua costruzione, nel 1976, alla fine del corsello dei box, è adibito uno spazio per il lavaggio delle automobili, servito da un punto prelievo di acqua potabile; lo scarico delle acque - senza che nel corso degli anni sia stato installato alcun depuratore - avviene nello scarico fognario condominiale, nel quale confluiscono tutti i liquami. Si chiede: tale scarico può essere ritenuto conforme le norme attualmente in vigore, e pertanto si può continuare a lavare l'automobile in detto spazio? A chi rivolgersi per conoscere gli eventuali interventi da operare? Tale richiesta può essere fatta dal singolo condomino?

di Rosario Dolce

A cura di Smart24 Condominio

Per scarico si intende l'immissione in un corpo ricettore (corpi idrici superficiali, mare, suolo, sottosuolo) o in fognatura, di reflui provenienti da stabili o complessi ad uso produttivo e/o civile.In base alla provenienza dei reflui, gli scarichi si classificano in:a) scarichi pluviali: provenienti da acque meteoriche ricadenti da superfici di tetti, terrazze, piazzali e cortili in genere, convogliate mediante opportune tubazioni e/o canalizzazioni in un corpo ricettore o in fognatura;b) Scarichi civili e/o assimilabili: per scarico civile si intende quello proveniente da edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, prestazioni di servizio ovvero ogni altra attività sia civile che produttiva il cui scarico sia assimilabile “qualitativamente” ad uno scarico abitativo.

Poi ci sono i cosiddetti “Scarichi produttivi”. Per scarico produttivo si intende quello proveniente da edifici o installazioni dove si svolgono con carattere di stabilità e permanenza, anche se a ciclo stagionale, attività di produzione di beni.

Ora, per quanto sia in uso l'attività a cui allude il lettore, nella citata parte comune, si suppone che essa non sia assorbente al punto tale da qualificarla come “produttiva”, ciò vorrebbe dire, che la “parte comune” venga sfruttata in modo commerciale e/o sistematico.Nel qual caso, al fine di regolamentare l'uso della citata parte comune e il servizio a cui essa viene, da tempo, preordinata, il singolo condòmino ha diritto di chiedere all'amministratore la convocazione di un'assemblea per stabilire la disciplina, così da garantire il rispetto della legge e/o la tutela delle misure di sicurezza del caso.

L'amministratore, a sua volta, ha il dovere di dare seguito ad una simile richiesta, potendo agire anche autonomamente, in virtù della previsione contenuta nell'articolo 1130, nr 3, codice civile (a mente del quale, quest'ultimo è tenuto a: “ disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini”).

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