Condominio

Sui rumori molesti l’altolà del giudice o la condanna penale

La giurisprudenza ha chiarito sia i confini della tollerabilità oltre la quale scatta il rimedio civile, sia il perimetro del reato

di Selene Pascasi

Musica martellante, vociare dei clienti, cani che abbaiano, pallonate: spesso i vicini di casa possono provocare rumori molto fastidiosi. Dai quali, però, ci si può difendere.

I rumori molesti possono infatti dar luogo a immissioni intollerabili che il giudice può inibire in base all’articolo 844 del Codice civile. Oppure possono sfociare nel reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 del Codice penale) che sanziona chi, con schiamazzi o rumori, abusando di strumenti sonori o segnalazioni acustiche o suscitando o non impedendo strepiti di animali, leda il diritto alla tranquillità dei vicini.

La giurisprudenza ha chiarito sia i confini della tollerabilità oltre la quale scatta il rimedio civile, sia il perimetro del reato. Vediamo in che modo.

I casi

Superano la sopportabilità e vanno inibite le attività di mercato che disturbino i residenti per il baccano della clientela (Tribunale di Como, 312/2019). Intollerabili anche le attività ricreative e ludiche dell’oratorio che, a causa di trombette e pallonate, pregiudichino il quieto vivere (Tribunale di Palermo, 5 dicembre 2019). I giudici fermano anche i rumori del pub che compromettono la salute psicofisica dei vicini (Tribunale di Catania, 1581/2019) e gli schiamazzi del bar notturno, che ha preso gli accorgimenti per contenere i rumori nei limiti permessi, ma faccia usare ai clienti gli spazi esterni dopo mezzanotte (Cassazione, 2757/2020).

E se i rumori delle attività produttive superiori ai limiti di accettabilità sono comunque illeciti (Tribunale di Termini Imerese, 368/2020), rispettarli non sempre salva da sanzioni se le caratteristiche dei luoghi o altri fattori li rendano insopportabili per l’uomo medio (Cassazione 28201/2018).

I giudici riducono poi gli orari del carwash aperto nei dintorni di alloggi destinati alla villeggiatura (Tribunale di Lecce, 1567/2020). E scatta il risarcimento del danno non patrimoniale per il meccanico che ripari le auto a portoni aperti o fuori dall’officina, compromettendo il pacifico svolgersi delle abitudini quotidiane dei vicini (Tribunale di Lecce, 1249/2019).

Ma ci sono situazioni più gravi che, danneggiando persone non specificate, sforano nel penale ed espongono i titolari delle attività rumorose al rischio di vedersi irrogare l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 309 euro.

Le sanzioni penali

Sono stati condannati per il reato previsto dall’articolo 659 del Codice penale, ad esempio, il gestore di un bar che non teneva a bada il fracasso dei clienti in sosta davanti all’ingresso, infrangendo le norme a tutela dell’ordine pubblico (Cassazione, 14750/2020) e quello che diffondeva musica assillante fino all’alba (Tribunale di Pescara 167/2020). Punito il venditore di bevande al minuto che non sappia contenere il chiassoso via vai dei suoi avventori (Cassazione 13915/2020). È reato anche amplificare l’impianto di un hotel, con tanto di serate karaoke o show d’intrattenimento, guastando il riposo di chi dimora nei dintorni (Tribunale di Ascoli Piceno, 479/2019).

Ancora, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità penale di un uomo, condannato a 20 giorni di arresto, che lasciando galli e galline liberi di gironzolare nel proprio palazzo, disturbava i condòmini (Cassazione, 41601/2019). Il continuo abbaiare di cani è invece costato 300 euro di ammenda ai proprietari, colpevoli di non aver fatto di tutto per sedare il latrare degli animali (Cassazione, 38901/2018).

Per la condanna non è necessaria - come è accaduto al legale rappresentante di un’associazione culturale rumorosa - né la vastità dell’area interessata dai rumori né il disturbo di un numero rilevante di persone (Cassazione, 18521/2018), essendo sufficienti fastidi idonei a danneggiare un gruppo indeterminato di persone anche se conviventi in spazi ristretti come i condomìni. Non sfuggono a ripercussioni penali neanche l’iracondo che, urlando e rompendo vetri e oggetti, attiri l’attenzione dei passanti in strada (Cassazione, 9361/2018) o il responsabile di una palestra che animi gli allenamenti con musica ad alto volume (Cassazione, 17124/2018).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©