Condominio

Giardino privato: il condominio deve pagare la cura delle piante se di ornamento all’intero edificio

Nel caso in esame la presenza di alberi era stata condizione per il rilascio della concessione edilizia

di Annarita D’Ambrosio

Le piante di alto fusto presenti nei giardini di proprietà esclusiva in alcuni condomìni possono fornire utilità anche al condominio stesso, tenuto, come tale, a contribuire alle spese di cura delle stesse. È l’estrema sintesi di quanto affermato nella sentenza della Cassazione 22573 del 16 ottobre 2020

I fatti e le pronunce di merito
A rivolgersi alla Suprema corte era stata la proprietaria di un appartamento con giardino sull’Appia antica. La donna chiedeva al condominio quasi 6mila euro per l’abbattimento ed il reimpianto di tre alberi situati nel suo giardino, perchè a suo avviso avevano una funzione ornamentale per l’intero edificio. Nessuna prova aveva però sentenziato il giudice di primo grado, mentre in appello il valore estetico era stato riconosciuto ma si riteneva prevalente la proprietà esclusiva e dunque le spese erano state ritenute sussistere solo a carico della condomina.

Il motivo di ricorso
Quest’ultima aveva incentrato l’atto sull’omesso esame circa un fatto decisivo ex articolo 360, comma 1, numero 5, Codice procedura civile, ovvero l'esistenza di un obbligo imposto dal Comune di Roma al costruttore del fabbricato quale condizione per il rilascio della concessione edilizia: la presenza di un congruo numero di alberature, in considerazione anche del luogo in cui l’apparmento si trova.

La decisione
Motivo ritenuto fondato dai giudici di legittimità, che hanno richiamato un precedente analogo, relativo alle spese di potatura di alcuni alberi in un condominio, spese suddivise tra il proprietario esclusivo del giardino e tutti gli altri condomini poichè piante funzionali al decoro della stabile (Cassazione 3666/1994).

Da respingere quindi l’interpretazione data all’atto del Comune in primo grado, secondo la quale era generica la previsione dell’obbligo municipale e non poteva riferirsi al caso specifico. «La convenzione stipulata tra un comune ed un privato costruttore - scrive la Corte - non costituisce un contratto di diritto privato, nè ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti,... tuttavia le prescrizioni della concessione edilizia costituiscono un vincolo permanente, che non è permesso ai privati di rimuovere o modificare». Pertanto è stata cassata con rinvio la sentenza d’appello, impugnata dalla condomina

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