Condominio

Teleassemblea possibile ma difficile

Una delle condizioni indica come obbligatorio il «previo consenso di tutti i condòmini» e quindi rende estremamente difficoltoso organizzare la riunione

di Saverio Fossati

Sempre all’articolo 63 del Dl 104/2020 la legge di conversione ha inserito una possibilità da molto tempo attesa, anche se non certo in questa forma:l’assemblea a distanza.

Viene così consentita la «teleassemblea», intervenendo sull’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, con una serie di condizioni: la prima, assolutamente logica, prevede l’indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si svolgerà la riunione. La seconda, invece, indica come obbligatorio il «previo consenso di tutti i condòmini», e quindi rende estremamente difficoltoso organizzare un’assemblea.

Fortunatamente la norma non esprime una modalità precisa di espressione di questo consenso ma è chiaro che la telefonata non basterà all’amministratore per mettersi al riparo dagli inevitabili contenziosi: la mail o una dichiarazione scritta e firmata (o anche un video) sembrano essere le modalità minime per garantire certezza ai consensi.

Meglio muoversi subito, comunque, per raccogliere tutti i consensi (che devono essere preventivi alla convocazione), considerando che in quasi tutti i condomìni ci sono situazioni problematiche anche solo per ottenere una dichiarazione.

Il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione, per la quale non sono previste modifiche, quindi per raccomandata (anche a mano) o pec.

Nelle «schede di lettura» è anche chiesto che «si valuti l’opportunità di precisare in quali momenti il condomino per considerarsi effettivamente intervenuto debba risultare collegato a distanza. È opportuno rilevare, inoltre, come la disposizione non specifichi quali modalità tecniche debbano essere adottate per consentire al condomino di accedere alla riunione da remoto, né indichi una disciplina specifica per garantire la tutela dei dati personali».

In sostanza, questa disposizione crea più problemi che soluzioni ma nei condomìni medio-piccoli, dove esiste un buon rapporto tra i condòmini e l’amministratore, la teleassemblea potrà funzionare.

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