Condominio

Danni da cattiva manutenzione dell’ascensore: responsabilità anche del condominio

Ne risponde in quanto committente dei lavori

di Giovanni Iaria

Con la sentenza 2877/2020, pubblicata il 29 settembre 2020, il Tribunale di Bari si è pronunciato sul soggetto responsabile dei danni causati ai condòmini o a terzi dalla cattiva manutenzione dell'ascensore.

I fatti
La vertenza origina dal giudizio promosso da due condòmini i quali convenivano in giudizio il condominio al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti per il malfunzionamento dell'ascensore condominiale. I condòmini deducevano che mentre si trovavano nell'ascensore, giunti al secondo piano, le due ante scorrevoli si aprivano ed improvvisamente il vano ascensore precipitava in maniera incontrollata dal secondo piano al suolo.

Il condominio, non ritenendosi responsabile dell'incidente, si costituiva in giudizio chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa le due ditte alle quali era stata affidata la manutenzione dell'ascensore. Entrambe le ditte si costituivano nel giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.

Responsabilità del condominio e dei manutentori
All'esito dell'istruttoria svoltasi nel corso del giudizio (prove testimoniali, interrogatorio formale dell'amministratore del condominio e consulenza medica tecnica d'ufficio), il Tribunale, ritenendo che l'obbligo di manutenzione riguardasse un rapporto contrattuale che vincola solo i contraenti e non incide sulla posizione di custode del proprietario, ha accolto la domanda dei condòmini condannando al risarcimento dei danni in favore di questi ultimi sia il condominio sia le ditte addette alla manutenzione dell'ascensore, con il diritto del condominio ad essere sollevato da ogni conseguenza dannosa derivante dal giudizio.

La responsabilità del committente
Secondo il Tribunale, l'appalto di servizi o di manutenzione per sua stessa natura «non implica il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto» sul bene che rimane nella disponibilità del proprietario-committente. Pertanto, ha osservato il giudicante, come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, l'appalto di servizi o di manutenzione non fa venir meno la responsabilità del proprietario – committente prevista dall'articolo 2051 del Codice civile secondo il quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Poiché solo lo spossessamento del bene fa venir meno il rapporto di custodia e, quindi, la responsabilità prevista dall'articolo 2051 del Codice civile, e nel caso esaminato, non vi era stato nessun spossessamento dell'impianto da parte del condominio, quest'ultimo, ha concluso il giudice barese, è responsabile per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione dell'impianto, non escludendosi l'inadempimento dell'appaltatore al contratto di manutenzione con il conseguente diritto del condominio alla rivalsa nei suoi confronti.

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