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Nomina del nuovo portiere: nella votazione contano anche i millesimi di chi non paga il servizio?

Nel mio condominio il portiere attuale sta andando in pensione e dobbiamo effettuare l'assemblea per nominarne uno nuovo. Si chiede: 1) quale maggioranza è necessaria per la nomina del portiere che subentra; 2) se i boxes ed i negozi, esclusi dal pagamento delle spese di portierato che fanno capo in virtù del regolamento contrattuale di condominio esclusivamente agli appartamenti, possano partecipare all'assemblea e votare.

di Rosario Dolce

La domanda

Nel mio condominio il portiere attuale sta andando in pensione e dobbiamo effettuare l'assemblea per nominarne uno nuovo. Si chiede: 1) quale maggioranza è necessaria per la nomina del portiere che subentra; 2) se i boxes ed i negozi, esclusi dal pagamento delle spese di portierato che fanno capo in virtù del regolamento contrattuale di condominio esclusivamente agli appartamenti, possano partecipare all'assemblea e votare.

La domanda del lettore pone due diversi interrogativi.
Iniziamo dal primo, la “sostituzione” (non “soppressione”) del portiere.
Nel qual caso chi scrive ritiene che per provvedere alla nomina di un nuovo dipendente sia sufficiente, garantendo la continuità del servizio, una maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma II, Codice civile, dal momento che rappresenta una mera modificazione delle modalità di uso del servizio che non incide sul diritto al medesimo servizio riservato ai singoli condomini (Corte di Cassazione, n. 159/1966).
Passiamo alla seconda domanda: vale a dire, quella relativa alla legittimazione ad intervenire alla assemblea, per discutere e deliberare sul merito.
In punto, va precisato che nel caso in cui il regolamento del condominio, riservi la gestione del portierato esclusivamente in capo ai condòmini proprietari delle unità direttamente servite dal servizio è legittimo concludere verso l'esclusione dal diritto di partecipare dei proprietari dei box e negozi (che, di fatto, come precisa il lettore, non concorrono alle spese di mantenimento del servizio, già per previsione regolamentare).
In particolare, non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che della delibera formano oggetto (Cass., civ. sez. II, 21 maggio 2015, n. 10483)

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