Condominio

Faq Enea, per il superbonus basta un Ape già esistente e valida

Dato che le Ape sono valide fino a dieci anni, possono essere utilizzae anche Ape di qualche anno fa, in corso di validità, se nell'immobile non sono stati effettuati lavori o interventi che abbiano influito sulle sue prestazioni energetiche

di Alessandro Borgoglio

La condizione del doppio salto energetico, da dimostrare con Ape ante e post intervento, è una di quelle che hanno creato più problemi nell'applicazione della disciplina del superbonus del 110%, perché né la norma (articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020), né la circolare esplicativa (24/E/2020), né il Dm Requisiti 6 agosto 2020 hanno indicato che cosa si intenda per “Ape ante intervento”: un giorno prima, un mese o un anno? Da qui i dubbi di molti che hanno un Ape magari di qualche anno fa e che vorrebbero utilizzarlo per gli interventi agevolabili al 110 per cento.

Finalmente l'Enea ha dato una risposta a tali dubbi con una delle Faq (la numero 5) sul “Superbonus 110%” pubblicate sul suo sito internet, dove si legge che «l'Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori». Pertanto, siccome gli Ape sono validi fino a dieci anni (la validità è indicata sull'attestato stesso), ben possono essere utilizzati, secondo l'indicazione dell'Enea, anche Ape di qualche anno fa, in corso di validità, se nell'immobile non sono stati effettuati lavori o interventi che abbiano influito sulle sue prestazioni energetiche, insomma se la situazione “valutata” nell'Ape è la stessa esistente alla data di inizio dei lavori.

Diversamente, nel caso in cui da quando è stato eseguito l'Ape siano stati eseguiti degli interventi influenti dal punto di vista termico, come la sostituzione delle finestre o della caldaia, allora tale attestato non può più considerarsi valido come “Ape ante intervento” ai fini del superbonus del 110%, ma occorrerà ottenere un nuovo attestato che “fotografi” la situazione energetica esistente alla data di inizio dei lavori.

Inoltre, l'Enea ha puntualizzato che:

- il criterio di classificazione energetica da utilizzare è quello di cui al Dm 26 giugno 2015 o quello previsto dalla corrispondente norma regionale, a condizione che la Regione dichiari che si ottenga la stessa classificazione energetica;
- i servizi energetici da considerare per l'Ape post intervento dell'edificio unifamiliare sono quelli presenti nella situazione ante intervento;
- il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli Ape utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici;
- gli Ape da depositare nel catasto regionale sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post-intervento.

Demolizione e ricostruzione
Interessante anche la Faq numero 7 sulla demolizione e ricostruzione con ampliamento. In base all'articolo 119, comma 3, ultimo periodo, del Dl 34/2020, nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001.

L'Enea ha precisato al riguardo che «dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti all'ampliamento. L'Ape post operam deve essere redatto considerando l'edificio nella sua configurazione finale».

Secondo l'Enea, quindi, la quota parte di spese dell'intervento agevolabile al 110% che si riferisce all'ampliamento non è ammissibile al superbonus. Resta solo il dubbio se l'Ente sia giunto a queste conclusioni considerando anche le modifiche apportate dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), del Dl 76/2020 (Dl Semplificazioni) all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001, per cui ora l'intervento di ristrutturazione ricostruttiva «può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana».

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