Condominio

Rimozione della copertura in eternit. No al rimborso spese se la tettoia serve solo al singolo proprietario

La tettoia nel caso in esame copriva solo in parte la scala comune, per un tratto ad uso esclusivo tra l’altro del singolo appartamento

di Giuseppe Nuzzo

Il condomino non deve pagare i lavori di rimozione della copertura in eternit se il manufatto protegge la facciata di proprietà esclusiva e solo in minima parte la scala comune. A stabilirlo è il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1636 del 30 settembre 2020.

Il fatto
La controversia decisa del giudice calabrese riguardava la richiesta di rimborso ex articolo 2041 Codice civile delle spese affrontate da alcuni condomini per i lavori di rimozione di una copertura in eternit posta sulla sommità del piano di accesso alla loro abitazione. Lavori imposti dall'autorità competente ed eseguiti a loro cure e spese. Secondo gli attori, la tettoia in questione era un bene comune e, dunque, devono partecipare alle spese anche gli altri condomini. Quest'ultimi si opponevano alla richiesta sostenendo che la struttura era posta su area non condominiale, ma di pertinenza esclusiva degli attori.

La struttura rimossa infatti fungeva da copertura alla sola unità immobiliare di proprietà degli attori, mentre le altre due unità godevano di copertura autonoma ed indipendente.Il Tribunale di Cosenza, ribaltando la sentenza del giudice di pace, ha rigettato la richiesta risarcitoria.

Parti comuni
Il Tribunale ricorda che il diritto di condominio sulle parti comuni si fonda sul fatto che tali parti siano necessarie per l'esistenza dell'edificio stesso, oppure siano permanentemente destinate all'uso o al godimento comune. Se viene meno uno di tali presupposti, viene meno anche la presunzione di comproprietà posta dall'articolo 1117 Codice civile.

Presunzione di condominialità
Più nello specifico, la presunzione di condominialità viene meno quando il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una sola parte dell'immobile, oggetto di un autonomo diritto di proprietà, o risulta comunque essere stato a suo tempo destinato dall'originario proprietario dell'intero immobile a un uso esclusivo, così da rivelare che si tratta di un bene dotato di proprietà autonoma e perciò non destinato a servizio dell'edificio condominiale (Cassazione 10073/2018).Valutazione, quest'ultima, che in caso di conflitto tra le parti spetta al giudice di merito, che la valuta in base ad elementi oggettivi.

Funzione di copertura
Nel caso di specie, la tettoia aggettante in amianto che è stata rimossa fa da copertura al pianerottolo esterno d'ingresso all'unità immobiliare degli appellanti e, dunque, non può ritenersi che sia «deputata a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, e che quindi rientri, per la sua funzione necessaria all'uso collettivo, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive».

Esaminando la documentazione, il giudice ha ritenuto che i lavori di rimozione di cui è stato chiesto il rimborso per «ingiustificato arricchimento» hanno riguardato un «manufatto aggettante che protegge unicamente la facciata di proprietà attrice proiettandosi sul pianerottolo apicale da cui si accede attraverso una scala, di cui copre solo gli ultimi gradini, che è sì condominiale, ma di fatto serve soltanto la proprietà della parte originaria attrice».

Pertinenza esclusiva
Si legge nella sentenza che «la copertura in questione copre per circa il 50% della sua consistenza la proprietà privata (manufatto e pianerottolo esclusivo) e per il restante 50% proietta verticalmente sulla parte della scala comune». Tale ultimo tratto di scala – osserva il giudice – «serve esclusivamente l'unità immobiliare di parte attrice e dunque, di fatto, ha funzione sia di praticabilità per accedere all'appartamento che di copertura, a proiezione degli agenti atmosferici della finestra e dalla facciata dell'attrice».

Per il giudice, dunque, nel caso di specie emergono chiaramente elementi oggettivi che denotano “l'attitudine funzionale” del bene non al servizio o al godimento collettivo ma all'interesse del singolo proprietario. Niente risarcimento. Le spese per i lavori di rimozione della copertura rimangono a carico dei singoli proprietari.

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