Condominio

Il ripostiglio in vetro ed alluminio, realizzato sul balcone, non necessita di permesso a costruire

La struttura non deve incidere, come nel caso in esame, sulla superficie, sul prospetto e sulla volumetria dell'immobile

di Roberto Rizzo

La vicenda processuale in commento trae spunto dal ricorso presentato dall'istante per l'annullamento del provvedimento adottato dal Comune di Napoli,contenente l'ordine di demolizione «di una struttura in alluminio e vetri delle dimensioni di mt. 1,10 x 1,00 adibito a ripostiglio» realizzata sul balcone dell'appartamento di sua proprietà. Si è costituito in giudizio l'ente resistente, sostenendo che la predetta struttura ha determinato un aumento di volumetria dell'unità immobiliare del ricorrente, dovendosi pertanto qualificare come intervento di ristrutturazione edilizia e come tale necessitante di idoneo titolo abilitativo.Esaminati tutti i punti della controversia, tenutasi l'udienza di discussione, all'esito,il Collegio accoglieva integralmente le richieste della parte istante.

Analisi della pronuncia del Tar
Il Tar Campania, con sentenza 2295 del 10 giugno 2020, ha evidenziato in maniera puntuale e rigorosa la bontà delle argomentazioni difensive svolte dal ricorrente.In particolare, il Giudice amministrativo ha osservato che:

1) il manufatto in questione, per caratteristiche strutturali e dimensionali, è assolutamente inidoneo ad incidere sulla superficie, sul prospetto e sulla volumetria dell'immobile cui accede, di modo che: «non appare neppure ipotizzabile che il medesimo trasformi l'organismo edilizio preesistente apportandovi un qualcosa di aggiuntivo ovvero modificativo»;
2) la struttura in oggetto ha natura meramente pertinenziale e, di conseguenza, per la sua installazione non è previsto alcun titolo abilitativo;
3) in occasione del sopralluogo effettuato presso l'unità immobiliare in oggetto da parte degli agenti accertatori, sono state semplicemente rilevate le dimensioni dell'opera, ma non è stata sollevata alcuna censura in ordine all'alterazione del decoro architettonico o all'estetica del fabbricato, né ad aumenti di cubatura e/o di volumetria; ciononostante, impropriamente, l'opera è stata ricondotta e qualificata all'interno della categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Le previsioni normative richiamate
Nell'argomentare l'accoglimento del ricorso, il Collegio ha efficacemente richiamato i principi giurisprudenziali consolidatisi in materia, evidenziando, in particolare che: «(…) La chiusura del balcone e del terrazzo di un appartamento che integri la trasformazione del vano in superficie abitabile con creazione di una maggiore volumetria va preceduta dal titolo edilizio, non essendo configurabile né una pertinenza, né un intervento di manutenzione straordinaria (Consiglio di Stato, sezione VI, 17 dicembre 2013, numero 6039)».

Ed ancora, osserva il Tar Campania: «(…) sulla stessa linea la chiusura del balcone o del terrazzo di un'abitazione, integrando la trasformazione del vano in superficie abitabile con creazione di maggiore volumetria e di un nuovo locale, è qualificabile come intervento di trasformazione urbanistica (…) che deve essere necessariamente preceduta dal rilascio del permesso di costruire (…)(Tar Piemonte, 3 gennaio 2014, numero 3)».

Sottolinea, quindi, il Collegio come nessuna delle situazioni evidenziate dalla giurisprudenza amministrativa in materia sia ravvisabile nel caso di specie; come non sia stato realizzato dal ricorrente alcun abuso edilizio meritevole d'essere sanzionato e come l'opera, di per sé strettamente accessoria e pertinenziale all'immobile principale, date le modeste dimensioni, debba, per ciò stesso, essere ricondotta nell'ambito di quelle soggette ad edilizia libera, non necessitando del preventivo rilascio di alcun titolo edilizio abilitativo. Segue, ovviamente, l'integrale accoglimento del ricorso e la condanna alle spese di lite della Pa resistente.

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