Condominio

Deleghe in assemblea: nel calcolo del tetto previsto non va conteggiata la quota del delegato

Per la legge 220/2012 il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale dell'edificio

di Giovanni Iaria

Al fine di incentivare la partecipazione personale e diretta dei condòmini alle assemblee condominiali ed evitare la concentrazione delle deleghe in capo ad un solo soggetto, con la legge 220/2012 (meglio conosciuta come legge di riforma del condominio), il legislatore ha riscritto il primo comma dell'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile prevedendo che nel caso di condomini con più di venti condòmini, il delegato non può rappresentare più di un quinto di essi e del valore proporzionale dell'edificio. Nel calcolo del quinto va conteggiata anche la quota millesimale del delegato? Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Roma con la sentenza 9989 /2020, pubblicata il 9 luglio 2020, fornendo risposta negativa.

I fatti
Nella vicenda esaminata una condòmina conveniva in giudizio il condominio chiedendo al Tribunale che venisse annullata una delibera assunta dall'assemblea con la quale era stato deliberato a maggioranza di ripartire in base ai millesimi di proprietà oltre alle spese per i lavori di manutenzione dei cornicioni della facciata condominiale anche le spese per i lavori di manutenzione di alcuni balconi aggettanti che dovevano essere posti, invece, a carico dei proprietari di questi ultimi e non su tutti i condòmini, costituendo i balconi un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare e, dunque, appartenendo in via esclusiva al proprietario di questa. La condomina rilevava anche la violazione dell'articolo 67 delle disposizioni per la attuazione del Codice civile per la irregolare costituzione della stessa, avendo partecipato una condòmina con un numero di deleghe superiore a quello consentito dalla legge, superando quindi la quota prevista di un 1/5 dei millesimi totali.

Costituendosi in giudizio il condominio nel chiedere l'integrale rigetto della domanda attorea, deduceva la correttezza della delibera impugnata in merito al criterio di riparto delle spese, evidenziando il particolare pregio storico artistico dell'edificio che consentiva di far rientrare i lavori di manutenzione dei balconi, che costituiscono elementi di decoro del prospetto, tra quelli da ripartire tra tutti i condòmini e l'infondatezza della domanda per la violazione dell'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.

La decisione
Il Tribunale ha dato ragione alla condomina sulla ripartizione delle spese per i lavori eseguiti dichiarando la nullità della delibera impugnata sul punto, mentre ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla violazione del numero di deleghe in quanto nel calcolo la condòmina impugnante aveva tenuto conto anche della quota millesimale del delegato.

Secondo il giudice capitolino, la quota millesimale del delegato va esclusa dal conteggio delle deleghe in quanto il primo comma dell'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, norma di carattere eccezionale, si limita a prevedere che il delegato non può “rappresentare” più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale, riferendosi ai condòmini dai quali ha ricevuto la delega e non alla propria quota di cui egli è titolare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©