Condominio

Lo «stato avanzamento lavori» a limiti variabili

di Luca De Stefani

Le due asseverazioni degli interventi edili, necessarie per beneficiare del super bonus del 110% sull’ecobonus e sul sismabonus (quindi, non per il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica), possono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

L’opzione relativa alla cessione a terzi o allo «sconto in fattura» di tutti i crediti edili indicati nell’articolo 121 del Dl 34/2020 (quindi, sia quelli al 110% che quelli con le percentuali inferiori) «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori».

Solo per gli interventi che beneficiano del super bonus del 110% (ecobonus, sismabonus, colonnine per le auto elettriche, fotovoltaico e sistemi di accumulo, non quindi per gli altri interventi minori con le aliquote ordinarie, come il bonus facciate), gli «stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo» e ciascuno di essi «deve riferirsi ad almeno» il 30% dello stesso intervento (articolo 121, comma 1-bis, del Dl 34/2020 e punto 1.3 del provvedimento delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 283847).

Quest’ultima regola del 30%, però, è stata riscritta in maniera contrastante sia dalla circolare delle Entrate 24/E (paragrafo 7), che dalla Guida dell’agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sul super bonus del 110% (pagina 13).

Secondo la circolare 24/E, al paragrafo 7, solo il «primo stato di avanzamento» deve «riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo». Dovrebbe trattarsi di una svista, in quanto la normativa è chiara nell’imporre questo vincolo a tutti e due i Sal, che non possono essere ad esempio del 90% il primo e del 10% il secondo, come invece sembra possibile, leggendo la circolare.

Anche nella Guida delle Entrate del 24 luglio 2020 sul super bonus del 110%, a pagina 13, viene riportato un esempio non conforme alla norma, quando viene detto che «il primo stato di avanzamento» dei lavori «deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo». Anche in questo caso, dovrebbe trattarsi di una svista per la regola imposta al secondo Sal, in quanto il primo potrebbe essere del 70% e l’altro del 30%, non essendoci alcun limite del 60% per il secondo Sal.

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