Condominio

Per affermare o escludere la condominialità della casa del portiere non rivela l'accatastamento

Nel caso in questione si trattava di un appartamento di cui il regolamento condominiale non indicava alcuna destinazione d’uso

di Annarita D’Ambrosio

Riguarda la condominialità dell’abitazione del portiere la sentenza della Cassazione 21532 emessa il 7 ottobre 2020.

I fatti
A rivolgersi alla Suprema corte era stata una società che contestatava la pronuncia di appello che la vedeva soccombere nel giudizio intentato contro il condominio dello stabile dove aveva acquistato un appartamento al piano ammezzato di due vani e accessori. La società aveva ottenuto in sede assembleare il via libera a maggioranza al cambio di destinazione d’uso dalla categoria dell’appartento, dalla A4(abitazione di tipo popolare) alla categoria A10 (uffici e studi privati). Detto immobile però era oggetto di una causa di rivendica in corso intentata dai condomini che ne sostenevano la natura condominiale, quale alloggio del custode dello stabile.

La pronuncia di secondo grado
Il Tribunale dichiarava la nullità della delibera impugnata relativamente al suddetto cambio di destinazione con condanna del condominio al pagamento delle spese in favore dei condomini ricorrenti. Per il Tribunale la prova della condominialità del bene si poteva desumere dal tipo di accatastamento e dalla previsione condominiale.

Il ricorso alla Suprema corte
Adducendo quattro motivi di illegittimità, la società si rivolgeva in Cassazione. Il primo riguardava la non comunicazione del decesso di uno dei ricorrenti, motivo respinto dagli ermellini che richiamando precedenti pronunce (Cassazione 5637/2014; Cassazione 18128/2013) hanno riaffermato che l’omessa dichiarazione di morte non ferma il processo perchè vale la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, ovvero il difensore continua a rappresentare la parte come se fosse in vita.

Il secondo motivo, anch’esso respinto, riguardava il motivo di impugnazione delle delibera assembleare. Accolte invece la terza e quarta motivazione della società: la censura relativa alla identificazione e qualificazione dell’immobile da un lato e la violazione dei principi di diritto in mancanza di interpretazione di atti negoziali nonchè di prova della proprietà.

Le ragioni della Corte
Per la Cassazione la Corte di appello aveva erroneamente individuato nella lettera c dell’articolo 5 del regolamento condominiale l’indicazione della condominialità del bene non soffermandosi sul fatto che innanzitutto l’immobile in questione era un altro, indicato nel regolamento come «appartamento contraddistinto con l’interno 3», senza alcun riferimento al suo uso. A riprova della condomininiatà dell’immobile poi, la Corte territoriale ha indicato solo il suo accatastamento, omettendo un esame effettivo dello stesso regolamento condominiale. La Corte d’appello pertanto dovrà nuovamente pronunciarsi in merito.

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