Condominio

La valutazione sulle spese legali deve essere fatta alla fine del procedimento di opposizione

In sede di legittimità la scelta del giudice di merito non può essere contestata

di Edoardo Valentino

Le spese legali, secondo l'articolo 91 del Codice di procedura civile, seguono la soccombenza. Parte soccombente è quella che ha agito in giudizio con una pretesa infondata o ha resistito in giudizio ad una pretesa fondata. Nel caso di una opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione sulla soccombenza (e conseguentemente sulle spese) deve essere fatta all'esito finale della lite, e tenere conto dell'intero svolgimento del processo. Questo il principio sottolineato dalla sentenza Cassazione sezione VI, 24 settembre 2020, numero 20004.

La vicenda
Il giudizio di merito aveva come oggetto il mancato pagamento di alcune spese condominiali da parte di una condomina, fatte oggetto di decreto ingiuntivo dal condominio creditore. La condomina opponeva il decreto ingiuntivo, ritenendo come tra le spese addebitate vi fossero anche delle somme relative a spese individuali di rifacimento dei balconi. Il giudice di pace prima, e il Tribunale in grado di appello, accoglievano in parte i rilievi della condomina. A tal fine, ritenendo che il condominio avesse addebitato delle spese eccessive alla condomina, i giudici di merito avevano revocato il decreto ingiuntivo, dichiarandola comunque tenuta a corrispondere la minore somma risultante dalle spese addebitate dal condominio detratte quelle relative al rifacimento dei balconi privati. Le spese del giudizio, poi venivano addebitate interamente alla proprietaria.

Il ricorso alla Suprema corte
La parte soccombente agiva quindi in Cassazione, contestando il criterio di attribuzione delle spese legali e sottolineando come nel caso in questione, data la soccombenza reciproca sui vari punti della sentenza, il giudice di merito avrebbe dovuto compensare le spese legali tra le parti.La Cassazione, tuttavia, rigettava il ricorso proposto dalla condomina sulla base dei seguenti motivi. E' pur vero, secondo la Corte, che nel caso in questione la condomina aveva avuto ragione in merito alla domanda subordinata, ossia l'illegittima richiesta di pagamento di spese da parte del condominio sui lavori dei balconi privati, ma la valutazione in merito alle spese è oggetto della libera valutazione del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

La valutazione del giudice, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, deve comportare l'analisi dell'intero giudizio e le spese – del processo monitorio e quello ordinario – devono essere regolate sulla base della complessiva valutazione dello svolgimento dei giudizi.Una volta stabilito che il decreto ingiuntivo è infondato solo in parte, questo deve essere revocato, e il giudice deve pronunciare sentenza di condanna alla minore somma risultante dal processo. Il creditore, in tal caso, può anche essere considerato dal giudice come vittorioso ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura civile (si veda anche Cassazione sezione III, 12 maggio 2015, numero 9587).

I riferimenti normativi
La norma citata afferma infatti al primo comma che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Dove il giudice di merito valuti che la parte convenuta non sia interamente soccombente egli ha la facoltà di determinare la presenza di una soccombenza reciproca e porre in compensazione le spese, con valutazione insindacabile in Cassazione.

Aggiungeva, infatti, la Corte che «ove, in particolare, all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sia accertato che la pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione è fondata solo in parte, si determina una situazione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, perciò sottratto al sindacato di legittimità, la valutazione delle proporzione e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti» (così anche Cassazione sezione II, 31 gennaio 2014, numero 2149).Nel caso in questione, stante la decisione del giudice di merito in merito alle spese legali, alla Cassazione non restava che rigettare il ricorso della condomina.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©