Condominio

L’amministratore non è obbligato ad allegare all’avviso di convocazione documenti giustificativi

L’avviso serve a far conoscere ai convocati, seppur in termini non analitici e minuziosi, solo l’oggetto essenziale dei temi da esaminare.

di Annarita D’Ambrosio

Nella convocazione assembleare l’amministratore non è tenuto ad allegare i documenti giustificativi o i bilanci, ferma restando la facoltà dei singoli condomini di chiederne copia anticipatamente. Lo precisa la sentenza della Cassazione 21271 emessa il 5 ottobre 2020.

I fatti e le pronunce di merito
Una Srl condomina di un supercondominio impugnava la delibera con cui era stato approvato il consuntivo 2000/2001, lamentando che il bilancio non gli fosse stato comunicato prima dell’assemblea e che non vi fosse indicato l’esonero della società dal pagamento delle quote ordinarie previsto invece nell’atto di acquisto dell’immobile allegato. Impugnazione respinta dal Tribunale secondo il quale la ricorrente avrebbe dovuto chiedere visione del bilancio prima dell’assemblea e non l’aveva fatto. Non solo: la deroga ai criteri di ripartizione delle spese doveva essere accettata da tutti i condomini, non potendo essere contenuta nel solo contratto di acquisto dell’immobile.

Su appello della società soccombente, la pronuncia veniva poi integralmente riformata in appello. La Corte distrettuale riteneva che il bilancio dovesse essere comunicato preventivamente alla società essendo altrimenti leso il diritto «ad avere l’informativa generica con riferimento a quanto oggetto dell’assemblea», non potendo sopperire il successo invio dell’atto.

Il ricorso alla Suprema corte
Il supercondominio, contro la pronuncia di appello, si rivolgeva alla Cassazione rilevando tre motivi: nessuna violazione innanzittuto del diritto ad una corretta informazione dei singoli condomini perchè tale diritto è soddisfatto dall’avviso di convocazione che indica le materie all’ordine del giorno. Contestati poi l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio e la condanna al pagamento delle spese in entrambi i gradi di giudizio.

La decisione
Per la Suprema corte è fondato il primo motivo che assorbe tutti gli altri. È pacifico - secondo gli ermellini - che il bilancio consuntivo portato all’approvazione dell’assemblea non era stato trasmesso in sede di convocazione assembleare ma successivamente. Ipotesi già contemplata dalla Corte in precedenti pronunce secondo le quali: «l’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno (dell’assemblea) serve a far conoscere ai convocati, seppur in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare in modo da consentire una partecipazione consapevole» (Cassazione 21966/2017; Cassazione 15587/2018).

Non è quindi configurabile «un obbligo in capo all’amministratore ad allegare all'avviso i documenti giustificativi ed i bilanci da approvare, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione»(Cassazione 19210/2011; Cassazione 19799/2014). «Se questa richiesta non viene avanzata, il condomino non può invocare l'illegittimità della successiva delibera per omessa allegazione dei documenti contabili, ma può impugnarla esclusivamente per motivi che attengono alle modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte» (Cassazione 25693/2018).


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©