Condominio

Superbonus con cessione ampia a familiari e altri soggetti privati

Superati i limiti previsti dalle Entrate nel 2018

di Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour

Cessione dei crediti d’imposta senza limiti soggettivi. Sia per il superbonus che per gli altri bonus casa, in relazione a spese sostenute quest’anno e nel 2021. Vanno così in archivio le restrizioni dettate dal Fisco nel 2018, quando per acquisire il credito era necessario un collegamento di qualche tipo con l’intervento di ristrutturazione. Il chiarimento è contenuto in una risposta a interpello dell’agenzia delle Entrate (la 432 di ieri).

La domanda arriva da un libero professionista in regime forfettario, che effettua quest’anno un intervento di sostituzione degli infissi della propria abitazione e intende cedere l’ecobonus del 50% al padre, che ha finanziato la spesa.

L’Agenzia, per rispondere, conferma che anche chi possiede solo redditi soggetti a imposta sostitutiva o tassazione separata può sfruttare la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura. È la situazione tipica della cosiddetta flat tax degli autonomi, ma anche di chi possiede solo redditi da locazione sottoposti a cedolare secca.

Al di là del chiarimento sui forfettari in qualità di “cedenti”, la risposta è importante perché supera un dubbio emerso tra gli operatori e riguardante i possibili “cessionari” dei bonus (si veda anche Il Sole 24 Ore del 17 agosto scorso). Ci si chiedeva, infatti, se la cessione del superbonus e degli altri bonus edilizi, regolata dal decreto Rilancio (articolo 121 del Dl 34/2020), fosse soggetta alle limitazioni dettate con la circolare 11/E/2018.

In quel caso l’Agenzia – forte di un parere della Ragioneria dello Stato – aveva affermato che gli altri soggetti privati cui può essere ceduto l’ecobonus devono essere «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione». In pratica, era possibile cedere la detrazione per un intervento sulle parti comuni al condomino della porta accanto, ma non al figlio residente in un’altra casa.

Stessa cosa nel caso di interventi di riqualificazione eseguiti da soggetti societari appartenenti a un gruppo: la cessione era possibile solo a consociate, e non al di fuori del perimetro del gruppo.

È vero che il decreto Rilancio non pone limiti e parla genericamente di «cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari». Ma anche la vecchia norma parlava soltanto di «altri soggetti privati» (articolo 14, comma 2-sexies, Dl 63/2013) e il Fisco aveva comunque posto un vincolo. Ora le Entrate lo dicono senza incertezze: «Il meccanismo di cessione disciplinato dall’articolo 121 riguarda un contesto diverso, rispetto al quale non operano le limitazioni descritte nella citata circolare n. 11/E in merito alle modalità delle cessioni e all’individuazione dei soggetti cessionari». Via libera quindi alla cessione ai familiari, ma anche ad altre società non collegate a quella che beneficia della detrazione, magari individuate dallo stesso commercialista che ne cura la contabilità. Il mercato della cessione tra privati ne riceverà probabilmente una forte spinta.

Il chiarimento di ieri arriva dopo che l’interpello 425/2020 ha affermato che, in presenza di più fornitori, anche uno solo di essi può acquistare l’intero credito d’imposta da ecobonus. La risposta 137/2020 (ormai superata) aveva invece sdoganato la possibilità di “vendere” il bonus a una società partecipata dal committente che ha fatto eseguire i lavori.

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